| (Casi di radiazione).
1. Comportano la radiazione di diritto:
a) la condanna per delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione
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della giustizia, contro la fede pubblica, contro
l'economica pubblica, l'industria ed il commercio, contro il
patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;
b) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o
di durata superiore a tre anni o l'interdizione dall'esercizio
della professione per una eguale durata;
c) il ricovero in un manicomio giudiziario, nei
casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice
penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa
di lavoro.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la radiazione è
dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato
qualora ne faccia richiesta.
3. Il consiglio provinciale pronunzia la radiazione contro
il tributarista che abbia, con la sua condotta, compromesso
gravemente la propria reputazione e la dignità ed il decoro
della professione.
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