| (Istruttoria del procedimento disciplinare).
1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 2,
e 41, comma 2, nessuna sanzione disciplinare può essere
comminata senza che l'incolpato, previa contestazione degli
addebiti, sia stato invitato
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a comparire dinanzi al consiglio provinciale, con
l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni, per
essere sentito a sua discolpa.
2. L'incolpato ha facoltà di produrre documenti e memorie e
di farsi assistere da un difensore.
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