| (Svolgimento del procedimento disciplinare).
1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio
provinciale, un relatore il quale, nel giorno fissato per il
procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si
procede.
2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminate le
eventuali memorie o documenti prodotti, delibera a maggioranza
assoluta dei componenti; in caso di parità di voti prevale la
decisione più favorevole all'incolpato.
3. Se l'incolpato non si presenta senza provare legittimo
impedimento, si procede in sua assenza.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti,
la decisione adottata e l'esposizione dei motivi. Il
proscioglimento dell'incolpato è pronunciato con la formula
"non essere luogo a provvedimento disciplinare".
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