| (Ricusazione ed astensione).
1. I membri del consiglio provinciale devono astenersi
quando ricorrono i motivi di cui all'articolo 51 del codice di
procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi
motivi.
2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio
provinciale.
3. Se non è disponibile il numero dei componenti del
consiglio provinciale che è prescritto per deliberare, gli
atti sono rimessi senza indugio al consiglio provinciale
costituito nella sede della corte d'appello. Se i componenti
che hanno chiesto di astenersi o sono stati ricusati fanno
parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al
Consiglio nazionale per la designazione
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del consiglio provinciale costituito nella sede della corte
d'appello più vicina.
4. Se il consiglio provinciale competente ai sensi del
comma 3 autorizza l'astensione o riconosce legittima la
ricusazione, si sostituisce al consiglio provinciale al quale
appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che
sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la
prosecuzione del procedimento.
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