| (Riammissione dei radiati).
1. Il tributarista radiato dall'albo professionale può
esservi riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal
provvedimento di radiazione e, se tale provvedimento
interviene a seguito di condanna penale, sia intervenuta la
riabilitazione.
2. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto,
dopo la radiazione, una condotta irreprensibile.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.
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