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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


899
DDL0060-0063
Progetto di legge Camera n. 60 - testo presentato - (DDL12-60)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.63 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C60. TESTIPDL
...C60.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 53.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC60 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Iscrizione all'albo professionale
             nella prima attuazione della legge).
    1.  In sede di prima applicazione della presente legge
  possono essere iscritti all'albo professionale, anche se non
  in possesso del titolo di studio e dell'abilitazione:
        a)  coloro i quali esercitano, in regime di lavoro
  autonomo, dal quinquennio consecutivo anteriore alla data di
  entrata in vigore della presente legge, attività che
  costituiscono oggetto della professione di tributarista;
        b)  coloro i quali, alla data di entrata in vigore
  della presente legge, sono iscritti nel ruolo dei periti e
  degli esperti istituito presso le camere di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura ai sensi del testo unico
  approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
  successive modificazioni, nelle subcategorie tributi,
  contabilità o amministrazione;
        c)  coloro i quali, alla data di entrata in vigore
  della presente legge, risultano iscritti alla Libera
  associazione periti ed esperti tributari (LAPET) anche se non
  iscritti al ruolo di cui alla lettera  b).
    2.  Gli iscritti nelle subcategorie del ruolo periti ed
  esperti, di cui alla lettera  b)  del comma 1, che non
  svolgono attività, o non possono svolgerla per
  incompatibilità, nel settore tributario sono iscritti
  all'elenco speciale a norma dell'articolo 6.  Essi possono
  essere iscritti all'albo professionale dei tributaristi, a
  domanda, quando inizino l'attività o decada l'incompatibilità.
  La domanda di iscrizione all'albo professionale dei
  tributaristi è redatta in carta legale ai sensi e nei modi
  previsti dall'articolo 10.
    3.  L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera
  a),  deve essere dimostrato mediante documentazione di
  carattere fiscale di pertinenza del richiedente
 
                              Pag. 30
 
  l'iscrizione, ai fini delle imposte sui redditi e
  dell'imposta sul valore aggiunto, in ordine alla quale
  l'attività esercitata deve essere relativa a codici di
  classificazione di attività professionali.
    4.  L'iscrizione di cui al comma 1, lettera  c),  deve
  essere dimostrata mediante certificazione rilasciata dalla
  sede provinciale della Libera associazione periti ed esperti
  tributari (LAPET) e vistata dalla sede nazionale della LAPET;
  nella provincia in cui la sede provinciale non risulti
  costituita tale certificazione è rilasciata direttamente dalla
  sede nazionale.
    5.  L'iscrizione avviene su domanda degli interessati da
  presentare, a pena decadenza, entro centottanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge.
    6.  La domanda, redatta in carta legale e corredata della
  documentazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  a),
  b), e), f), g),  e della documentazione comprovante il
  possesso dei requisiti di cui al comma 1, deve essere
  presentata alla cancelleria della corte d'appello del cui
  distretto fa parte la provincia di residenza del
  richiedente.
    7.  Nella domanda è indicato l'albo professionale della
  provincia al quale si chiede la iscrizione; deve altresì
  essere specificato il domicilio per le notificazioni.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-60 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0060 TOTPAG=0032 TOTDOC=0067 NDOC=0063 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0029 RIGINIZ=004 PAGFIN=0030 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=29 PAGEFIN=30 SORTRES= SORTDDL=006000 00 FASCIDC=12DDL0060 SORTNAV=0006000 000 00000 ZZDDLC60 NDOC0063 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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