| (Divieto di armi nucleari, biologiche e
chimiche).
1. In coerenza con il trattato di non proliferazione
delle armi nucleari, ratificato con legge 24 aprile 1975, n.
131, e in attuazione della convenzione che vieta la
fabbricazione e l'immagazzinamento di armi batteriologiche e
tossiche, ratificata con legge 8 ottobre 1974, n. 618, sono
vietati la produzione, l'introduzione, il transito e la
fornitura ai Paesi esteri delle armi biologiche, chimiche e
nucleari.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende anche
all'introduzione, al transito ed all'immagazzinamento nel
territorio nazionale dei sistemi d'arma di cui al medesimo
comma 1 in dotazione alle Forze armate dei Paesi alleati
dislocate in Italia in virtù della convenzione di Londra sullo
statuto delle forze armate della Nato, ratificata con legge 30
novembre 1955, n. 1335, nonché in virtù di altri accordi
comunque stipulati.
3. Al fine di rendere effettivo il divieto di cui al
presente articolo il Governo italiano comunicherà al Consiglio
atlantico ed alle altre parti interessate l'interdizione del
dispiegamento e del transito in Italia di tali sistemi d'arma
ed agirà per ottenerne lo smantellamento entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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