| (Commissione per la prima formazione
dell'albo professionale).
1. Decorso il termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il presidente della
corte d'appello provvede, nei trenta giorni successivi, alla
costituzione di una commissione straordinaria composta da un
magistrato d'appello, che la presiede, e da quattro liberi
professionisti iscritti rispettivamente agli albi
professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, degli avvocati e procuratori legali e dei
consulenti del lavoro, istituiti ove ha sede la corte
d'appello e designati dai rispettivi organi locali
professionali.
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2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un
cancelliere o da un segretario giudiziario designati dal
presidente.
3. La commissione esamina le domande e forma un albo
professionale per ciascuna provincia ed un elenco speciale di
non esercenti sempre per ciascuna provincia compresa nel
distretto della corte d'appello. La formazione dell'albo
professionale e dell'elenco speciale deve essere compiuta
entro tre mesi dalla costituzione della commissione.
4. Nel caso in cui la documentazione prodotta dal
richiedente l'iscrizione, per comprovare il possesso dei
requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 53, risulti
formalmente irregolare, la commissione, prima di deliberare,
invita l'interessato a provvedere, entro il termine di trenta
giorni, alla regolarizzazione della documentazione stessa.
5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre
membri, compreso il presidente.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Le deliberazioni della commissione sono impugnabili
dall'interessato e dal pubblico ministero avanti al tribunale
del luogo ove ha sede la commissione che ha emesso la
deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione della deliberazione stessa.
8. Il tribunale decide in camera di consiglio, con
sentenza, sentiti l'interessato ed il pubblico ministero.
9. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con
l'osservanza delle medesime forme.
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