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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


900
DDL0060-0064
Progetto di legge Camera n. 60 - testo presentato - (DDL12-60)
(suddiviso in 67 Unità Documento)
Unità Documento n.64 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C60. TESTIPDL
...C60.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 54.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC60 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Commissione per la prima formazione
                  dell'albo professionale).
    1.  Decorso il termine di centoventi giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, il presidente della
  corte d'appello provvede, nei trenta giorni successivi, alla
  costituzione di una commissione straordinaria composta da un
  magistrato d'appello, che la presiede, e da quattro liberi
  professionisti iscritti rispettivamente agli albi
  professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
  periti commerciali, degli avvocati e procuratori legali e dei
  consulenti del lavoro, istituiti ove ha sede la corte
  d'appello e designati dai rispettivi organi locali
  professionali.
 
                              Pag. 31
 
    2.  Le funzioni di segretario sono esercitate da un
  cancelliere o da un segretario giudiziario designati dal
  presidente.
    3.  La commissione esamina le domande e forma un albo
  professionale per ciascuna provincia ed un elenco speciale di
  non esercenti sempre per ciascuna provincia compresa nel
  distretto della corte d'appello.  La formazione dell'albo
  professionale e dell'elenco speciale deve essere compiuta
  entro tre mesi dalla costituzione della commissione.
    4.  Nel caso in cui la documentazione prodotta dal
  richiedente l'iscrizione, per comprovare il possesso dei
  requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 53, risulti
  formalmente irregolare, la commissione, prima di deliberare,
  invita l'interessato a provvedere, entro il termine di trenta
  giorni, alla regolarizzazione della documentazione stessa.
    5.  La commissione delibera con la presenza di almeno tre
  membri, compreso il presidente.
    6.  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
  voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
    7.  Le deliberazioni della commissione sono impugnabili
  dall'interessato e dal pubblico ministero avanti al tribunale
  del luogo ove ha sede la commissione che ha emesso la
  deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
  notificazione della deliberazione stessa.
    8.  Il tribunale decide in camera di consiglio, con
  sentenza, sentiti l'interessato ed il pubblico ministero.
    9.  L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con
  l'osservanza delle medesime forme.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-60 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0060 TOTPAG=0032 TOTDOC=0067 NDOC=0064 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0030 RIGINIZ=026 PAGFIN=0031 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=006000 00 FASCIDC=12DDL0060 SORTNAV=0006000 000 00000 ZZDDLC60 NDOC0064 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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