| (Compiti delle commissioni).
1. La commissione di cui all'articolo 54 provvede alle
operazioni per lo svolgimento delle elezioni dei consigli
provinciali compresi nel distretto della corte d'appello e ne
esercita, fino alla costituzione, le relative funzioni,
secondo quanto previsto dalla presente legge.
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2. Le elezioni dei consigli provinciali avvengono entro sei
mesi dalla costituzione della commissione.
3. Decorso il termine di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia
e giustizia, nei trenta giorni successivi, nomina una
commissione, avente sede presso il Ministero e composta da un
magistrato di Corte di cassazione che la presiede e da quattro
membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano
oggetto della professione di tributarista, con l'incarico di
coordinare ed agevolare l'attività delle commissioni presso le
corti d'appello e di provvedere alle elezioni del Consiglio
nazionale del quale, fino alla costituzione, esercita le
relative funzioni. Sono addetti all'ufficio di segreteria
magistrati e funzionari del Ministero di grazia e
giustizia.
4. L'elezione del Consiglio nazionale avviene entro quattro
mesi dalla data di costituzione dei consigli provinciali.
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