| (Disposizioni generali).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della difesa, del commercio con l'estero e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto, dispone un piano decennale per la conversione
dell'industria produttrice di materiali di armamento al fine
di:
a) contribuire alla conversione dalle produzioni di
armamenti a produzioni civili garantendo continuità
occupazionale;
b) contribuire alla conversione delle aziende e dei
settori produttivi di armamenti colpiti da eventuali divieti
di esportazione.
2. Il piano di conversione di cui al comma 1 deve
contenere:
a) l'individuazione dei settori e delle produzioni
civili che, per criteri di priorità nelle scelte strategiche
di sviluppo del Paese e per possibilità di attivazione con i
minori costi e con i massimi risultati, possono sostituire
corrispondenti produzioni di materiali di armamento;
b) la quantificazione annuale delle risorse
necessarie per tali riconversioni e la stima annuale degli
investimenti previsti;
c) gli interventi di riqualificazione del personale
reimpiegabile nelle nuove attività e quelli di collocazione in
altra attività del personale eventualmente non
reimpiegabile.
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