| (Commissione per la conversione
dell'industria di materiali di armamento).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituita una Commissione per la conversione dell'industria di
materiali di armamento.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un
rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del
lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali, da tre rappresentanti delle
organizzazioni imprenditoriali e da due esperti nominati dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, d'intesa tra loro.
3. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della
Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. La Commissione per la conversione dell'industria di
materiali di armamento provvede a:
a) realizzare un osservatorio permanente sulla
struttura dell'attività produttiva impegnata nella costruzione
di materiali di armamento;
b) predisporre piani per la conversione con
particolare riferimento agli indirizzi, alle metodologie, alle
possibilità economiche e tecniche più adeguate per ciascun
tipo di produzione di materiali di armamento al fine di
consentire, col minor costo possibile e con la più alta
possibilità di sbocchi di mercato, il passaggio a produzioni
civili;
c) elaborare programmi per la riorganizzazione, la
riqualificazione ed il reimpiego del personale in attività di
produzione non militare;
d) fornire supporto tecnico, informativo e di
indirizzo alle regioni, agli enti
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locali ed alle aziende interessati a piani o interventi di
conversione dell'industria di materiali di armamento.
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