| (Fondo per la conversione).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della difesa, dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo per la
conversione dell'industria produttrice di materiali di
armamento.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e può finanziare mutui
agevolati, contributi sugli interessi e contributi diretti
alle imprese per l'attuazione di piani di conversione,
parziale o totale, da produzione di materiali di armamento ad
altro tipo di produzioni.
3. Il Fondo è alimentato con un contributo dell'1 per cento
del fatturato annuo della produzione. Le modalità di
versamento di tale contributo sono fissate dal Presidente del
Consiglio dei ministri con proprio decreto entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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