| (Misure per gli addetti).
1. Gli addetti a imprese impegnate nella produzione di
materiali di armamento che dichiarino all'azienda in cui sono
impiegati e al corrispondente ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, per motivi di coscienza, di non
volere più proseguire nella loro attività nelle predette
produzioni, qualora non fosse possibile trovare un impiego in
altro settore produttivo della stessa azienda, e in aziende
dello stesso gruppo, hanno il diritto alla corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 12
agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.
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2. I lavoratori di cui al presente articolo sono ammessi,
con priorità, ai corsi di formazione e riqualificazione
professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive modificazioni, ed ai benefìci di cui al titolo II
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3. I lavoratori che, sulla base del piano di conversione di
cui all'articolo 1, si vengano a trovare parzialmente o
totalmente inattivi in conseguenza del processo di
conversione, hanno la loro retribuzione coperta da apposito
trattamento di integrazione salariale fino ad un loro
reimpiego.
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