| (Commissione per la conversione civile
delle strutture militari e per il disarmo).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituita una Commissione per la conversione civile delle
strutture militari e per il disarmo, presieduta da un
rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri e
composta da: un rappresentante designato dal Ministro degli
affari esteri, uno designato dal Ministro della difesa, uno
designato dai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica d'intesa tra loro, uno designato
rispettivamente dagli stati maggiori dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica; della Commissione fanno altresì
parte tre rappresentanti indicati dalle associazioni più
impegnate sui problemi della pace.
2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della
Commissione di cui al comma 1 sono stabilite dal Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. La Commissione per la conversione civile delle strutture
militari e per il disarmo può avvalersi di collaborazioni
internazionali e di ricerche condotte da strutture
universitarie o da altri enti pubblici.
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