| Onorevoli Colleghi! -- Nel dicembre 1989 tutti i tecnici di
radiologia degli Istituti ortopedici "Rizzoli" di Bologna
hanno sottoscritto un documento nel quale hanno dichiarato di
non essere disponibili, per obiezione di coscienza, non solo a
prestare la loro opera nel centro dove si pratica vivisezione
ma a tutto ciò che attiene alla sperimentazione animale dentro
e fuori il centro di ricerche. Negli ultimi anni frequenti
sono stati i casi di studenti che hanno chiesto ai consigli di
corsi di laurea di non rendere obbligatoria la frequenza ai
laboratori dove vengono tenute esercitazioni con dissezione di
animali.
Ciò che ha portato i tecnici di radiologia e gli studenti
ad esercitare obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale è stata la convinzione che essa oltre che essere
crudele, procurando sofferenza ad
esseri viventi, sia inutile e dannosa per la salute
dell'uomo, idea ormai condivisa da gran parte del mondo
scientifico. La critica scientifica alla sperimentazione
animale come metodologia applicata alla ricerca biomedica si
fonda sull'impossibilità di applicare con certezza all'uomo i
dati ottenuti sull'animale. Di conseguenza qualsiasi risultato
ottenuto provando un farmaco sugli animali può risultare
identico, simile o completamente diverso sull'uomo e questo si
saprà solo a posteriori cioè dopo aver sperimentato il
farmaco stesso sull'uomo.
La sperimentazione animale non dà quindi nessuna sicurezza
al ricercatore sui possibili effetti che il farmaco avrà
sull'uomo se non dopo averlo sperimentato sull'uomo stesso.
Essa rappresenta quindi solo l'alibi per poter sperimentare
farmaci e terapie su esseri umani e su bambini,
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per immettere sul mercato un enorme quantità di farmaci i
quali in gran parte saranno ritirati perché tossici o
inefficaci, come dimostra l'allarme, con conseguente ritiro,
per il vaccino trivalente responsabile di aver causato
meningiti in numerosi bambini inglesi, nel corso degli ultimi
anni.
In Italia come anche in diversi Paesi europei sono attive
associazioni di medici che individualmente e coraggiosamente,
nonostante vengano spesso tacciati di essere contro la scienza
ed il progresso scientifico, si oppongono ad una medicina
scientista e meccanicista.
Volendo comunque prescindere in questa sede da tutte le
valutazioni di ordine medico-scientifico sulla reale utilità
della sperimentazione animale, sia nella ricerca biomedica che
nella didattica, appare opportuno riconoscere giuridicamente
il diritto dei lavoratori e degli studenti a decidere secondo
coscienza se partecipare o meno agli esperimenti, senza che
tale scelta costituisca un fattore discriminante per la
propria carriera professionale o per una valutazione in sede
d'esame.
L'istituto dell'obiezione di coscienza è riconosciuto,
auspicato e sancito da trattati e norme di diritto
internazionale: l'articolo 18 della Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dalle
Nazioni Unite afferma che "ogni individuo ha diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione"; la
Convenzione internazionale sui diritti civili e politici
sancisce un riconoscimento esplicito anche se generico della
libertà di coscienza individuale ed una risoluzione CEE
riconosce l'obiezione di coscienza come diritto
fondamentale.
Bisogna quindi individuare gli strumenti idonei per
garantire il diritto all'obiezione di coscienza rispetto a
ricerche e pratiche come quelle che richiedono l'uso e la
soppressione di animali che trovano valutazioni differenziate
nell'opinione pubblica e all'interno dello stesso mondo
scientifico. Queste pratiche suscitano dolore e riprovazione
in coloro che ritengono tali ricerche non solo una inutile
sofferenza inferta ad esseri viventi ma fuorviante rispetto
alle necessarie conoscenze per garantire la salute dei
cittadini.
Entrando nel merito della presente proposta di legge
l'articolo 1 riconosce l'obiezione di coscienza come diritto
soggettivo di tutti i cittadini che in nome della propria
libertà di pensiero, coscienza e religione, in opposizione
alla violenza verso tutti gli esseri viventi non accettano di
partecipare, sia pure indirettamente, a qualsiasi atto
collegato alla pratica della sperimentazione animale.
L'articolo 2 individua i soggetti legittimati ad avvalersi
del diritto all'obiezione. Ha infatti la facoltà di obiettare
non solo il medico e il personale medico e paramedico e quanti
svolgono la loro attività nel settore della ricerca, del
servizio specialistico di assistenza sanitaria, del servizio
tecnicomedico o del servizio ausiliario di sanità ma anche
tutti coloro che, indipendentemente dalle specifiche mansioni
(tecniche o esecutive), possono in qualche modo trovarsi
coinvolti nell'attività di sperimentazione animale. Non
esistono quindi limiti soggettivi, chiunque può fare obiezione
e per qualsiasi motivo. Secondo l'ordinanza del Consiglio di
Stato del 24 maggio 1985, n. 16, la libertà di coscienza, come
quella di pensiero e di religione non può essere oggetto di
indagine istituzionale volta a sondare la coscienza
dell'individuo. Quindi l'obiezione non deve essere
accompagnata dall'indicazione dei motivi sui quali è basata e
non comporta alcuna conseguenza negativa per l'obiettore. Non
esistono nemmeno limiti oggettivi in quanto anche attività
preparatorie dotate di rilevanza causale diretta nel processo
vivisettorio, oltre che l'atto direttamente e astrattamente
idoneo a produrre l'evento vivisettorio, sono dotate di una
loro intrinseca attitudine a turbare la coscienza
dell'obiettore: in questo senso non si vuol fare una
distinzione tra attività specificatamente e necessariamente
dirette alla sperimentazione animale e non.
Riguardo l'obbligo o meno dell'obiettore di produrre una
dichiarazione preventiva alla pubblica autorità o ad organi
sanitari circa la propria intenzione a non partecipare ad
attività che comportino sperimentazione animale, dato che
l'obiezione di coscienza si configura come diritto potestativo
essendo connessa a
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precisi motivi morali che possono sopravvenire o venir meno in
relazione alla libertà di coscienza e di pensiero, l'obiezione
può essere opposta di volta in volta. La dichiarazione di
obiezione di coscienza ha effetto immediato. Tutte le
strutture private e pubbliche legittimate a fare
sperimentazione animale hanno l'obbligo di informare i
soggetti interessati della possibilità di avvalersi
dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Esse
hanno altresì l'obbligo di predisporre un modulo di domanda,
ai sensi della presente proposta di legge (articolo 3).
Il divieto di discriminazione costituisce l'applicazione in
materia del più generale principio di uguaglianza. Potrebbero
verificarsi discriminazioni nei confronti degli obiettori. Il
datore di lavoro non sarà legittimato a licenziare o a non
rinnovare il contratto all'obiettore, bensì sarà obbligato a
mantenere in servizio l'obiettore
garantendogli un impiego alternativo che sia equiparabile
remunerativamente e professionalmente al precedente perché
nessuna persona può essere obbligata, né per contratto né per
altro atto o regolamento, a partecipare a procedure di
sperientazione animale qualora abbia fatto obiezione di
coscienza.
La necessità di tutelare gli studenti che sono contro la
sperimentazione animale per usi didattici senza che questo
condizioni le valutazioni in sede d'esame e di assicurare il
diritto all'uguaglianza, rende necessario che l'organo
universitario competente non obblighi la frequenza in
laboratori dove vengono eseguiti esperimenti su animali,
soprattutto quando esistono strumenti tecnici idonei a
sostituire completamente le dimostrazioni con esseri viventi
fino al momento in cui vengano istituiti corsi che non
richiedano prove di laboratorio con animali (articolo 4).
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