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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


913
DDL0062-0002
Progetto di legge Camera n. 62 - testo presentato - (DDL12-62)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C62. TESTIPDL
...C62.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC62 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Nel dicembre 1989 tutti i tecnici di
  radiologia degli Istituti ortopedici "Rizzoli" di Bologna
  hanno sottoscritto un documento nel quale hanno dichiarato di
  non essere disponibili, per obiezione di coscienza, non solo a
  prestare la loro opera nel centro dove si pratica vivisezione
  ma a tutto ciò che attiene alla sperimentazione animale dentro
  e fuori il centro di ricerche.  Negli ultimi anni frequenti
  sono stati i casi di studenti che hanno chiesto ai consigli di
  corsi di laurea di non rendere obbligatoria la frequenza ai
  laboratori dove vengono tenute esercitazioni con dissezione di
  animali.
    Ciò che ha portato i tecnici di radiologia e gli studenti
  ad esercitare obiezione di coscienza alla sperimentazione
  animale è stata la convinzione che essa oltre che essere
  crudele, procurando sofferenza ad
  esseri viventi, sia inutile e dannosa per la salute
  dell'uomo, idea ormai condivisa da gran parte del mondo
  scientifico.  La critica scientifica alla sperimentazione
  animale come metodologia applicata alla ricerca biomedica si
  fonda sull'impossibilità di applicare con certezza all'uomo i
  dati ottenuti sull'animale.  Di conseguenza qualsiasi risultato
  ottenuto provando un farmaco sugli animali può risultare
  identico, simile o completamente diverso sull'uomo e questo si
  saprà solo  a posteriori  cioè dopo aver sperimentato il
  farmaco stesso sull'uomo.
    La sperimentazione animale non dà quindi nessuna sicurezza
  al ricercatore sui possibili effetti che il farmaco avrà
  sull'uomo se non dopo averlo sperimentato sull'uomo stesso.
  Essa rappresenta quindi solo l'alibi per poter sperimentare
  farmaci e terapie su esseri umani e su bambini,
 
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  per immettere sul mercato un enorme quantità di farmaci i
  quali in gran parte saranno ritirati perché tossici o
  inefficaci, come dimostra l'allarme, con conseguente ritiro,
  per il vaccino trivalente responsabile di aver causato
  meningiti in numerosi bambini inglesi, nel corso degli ultimi
  anni.
    In Italia come anche in diversi Paesi europei sono attive
  associazioni di medici che individualmente e coraggiosamente,
  nonostante vengano spesso tacciati di essere contro la scienza
  ed il progresso scientifico, si oppongono ad una medicina
  scientista e meccanicista.
    Volendo comunque prescindere in questa sede da tutte le
  valutazioni di ordine medico-scientifico sulla reale utilità
  della sperimentazione animale, sia nella ricerca biomedica che
  nella didattica, appare opportuno riconoscere giuridicamente
  il diritto dei lavoratori e degli studenti a decidere secondo
  coscienza se partecipare o meno agli esperimenti, senza che
  tale scelta costituisca un fattore discriminante per la
  propria carriera professionale o per una valutazione in sede
  d'esame.
    L'istituto dell'obiezione di coscienza è riconosciuto,
  auspicato e sancito da trattati e norme di diritto
  internazionale: l'articolo 18 della Dichiarazione universale
  dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 dalle
  Nazioni Unite afferma che "ogni individuo ha diritto alla
  libertà di pensiero, di coscienza e di religione"; la
  Convenzione internazionale sui diritti civili e politici
  sancisce un riconoscimento esplicito anche se generico della
  libertà di coscienza individuale ed una risoluzione CEE
  riconosce l'obiezione di coscienza come diritto
  fondamentale.
    Bisogna quindi individuare gli strumenti idonei per
  garantire il diritto all'obiezione di coscienza rispetto a
  ricerche e pratiche come quelle che richiedono l'uso e la
  soppressione di animali che trovano valutazioni differenziate
  nell'opinione pubblica e all'interno dello stesso mondo
  scientifico.  Queste pratiche suscitano dolore e riprovazione
  in coloro che ritengono tali ricerche non solo una inutile
  sofferenza inferta ad esseri viventi ma fuorviante rispetto
  alle necessarie conoscenze per garantire la salute dei
  cittadini.
    Entrando nel merito della presente proposta di legge
  l'articolo 1 riconosce l'obiezione di coscienza come diritto
  soggettivo di tutti i cittadini che in nome della propria
  libertà di pensiero, coscienza e religione, in opposizione
  alla violenza verso tutti gli esseri viventi non accettano di
  partecipare, sia pure indirettamente, a qualsiasi atto
  collegato alla pratica della sperimentazione animale.
    L'articolo 2 individua i soggetti legittimati ad avvalersi
  del diritto all'obiezione.  Ha infatti la facoltà di obiettare
  non solo il medico e il personale medico e paramedico e quanti
  svolgono la loro attività nel settore della ricerca, del
  servizio specialistico di assistenza sanitaria, del servizio
  tecnicomedico o del servizio ausiliario di sanità ma anche
  tutti coloro che, indipendentemente dalle specifiche mansioni
  (tecniche o esecutive), possono in qualche modo trovarsi
  coinvolti nell'attività di sperimentazione animale.  Non
  esistono quindi limiti soggettivi, chiunque può fare obiezione
  e per qualsiasi motivo.  Secondo l'ordinanza del Consiglio di
  Stato del 24 maggio 1985, n. 16, la libertà di coscienza, come
  quella di pensiero e di religione non può essere oggetto di
  indagine istituzionale volta a sondare la coscienza
  dell'individuo.  Quindi l'obiezione non deve essere
  accompagnata dall'indicazione dei motivi sui quali è basata e
  non comporta alcuna conseguenza negativa per l'obiettore.  Non
  esistono nemmeno limiti oggettivi in quanto anche attività
  preparatorie dotate di rilevanza causale diretta nel processo
  vivisettorio, oltre che l'atto direttamente e astrattamente
  idoneo a produrre l'evento vivisettorio, sono dotate di una
  loro intrinseca attitudine a turbare la coscienza
  dell'obiettore: in questo senso non si vuol fare una
  distinzione tra attività specificatamente e necessariamente
  dirette alla sperimentazione animale e non.
    Riguardo l'obbligo o meno dell'obiettore di produrre una
  dichiarazione preventiva alla pubblica autorità o ad organi
  sanitari circa la propria intenzione a non partecipare ad
  attività che comportino sperimentazione animale, dato che
  l'obiezione di coscienza si configura come diritto potestativo
  essendo connessa a
 
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  precisi motivi morali che possono sopravvenire o venir meno in
  relazione alla libertà di coscienza e di pensiero, l'obiezione
  può essere opposta di volta in volta.  La dichiarazione di
  obiezione di coscienza ha effetto immediato.  Tutte le
  strutture private e pubbliche legittimate a fare
  sperimentazione animale hanno l'obbligo di informare i
  soggetti interessati della possibilità di avvalersi
  dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.  Esse
  hanno altresì l'obbligo di predisporre un modulo di domanda,
  ai sensi della presente proposta di legge (articolo 3).
    Il divieto di discriminazione costituisce l'applicazione in
  materia del più generale principio di uguaglianza.  Potrebbero
  verificarsi discriminazioni nei confronti degli obiettori.  Il
  datore di lavoro non sarà legittimato a licenziare o a non
  rinnovare il contratto all'obiettore, bensì sarà obbligato a
  mantenere in servizio l'obiettore
  garantendogli un impiego alternativo che sia equiparabile
  remunerativamente e professionalmente al precedente perché
  nessuna persona può essere obbligata, né per contratto né per
  altro atto o regolamento, a partecipare a procedure di
  sperientazione animale qualora abbia fatto obiezione di
  coscienza.
    La necessità di tutelare gli studenti che sono contro la
  sperimentazione animale per usi didattici senza che questo
  condizioni le valutazioni in sede d'esame e di assicurare il
  diritto all'uguaglianza, rende necessario che l'organo
  universitario competente non obblighi la frequenza in
  laboratori dove vengono eseguiti esperimenti su animali,
  soprattutto quando esistono strumenti tecnici idonei a
  sostituire completamente le dimostrazioni con esseri viventi
  fino al momento in cui vengano istituiti corsi che non
  richiedano prove di laboratorio con animali (articolo 4).
 
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