| (Diritto di obiezione di coscienza).
1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza,
nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza
e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui
diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti
gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di
coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione
animale.
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