| (Divieto di discriminazione).
1. Nessuno può essere pregiudicato in qualsiasi forma
per essersi rifiutato di praticare la sperimentazione animale
o di cooperare all'esecuzione della stessa.
2. I cittadini che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la
propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
hanno diritto, nel caso siano lavoratori dipendenti, ad essere
ricollocati in attività che abbiano gli stessi parametri
professionali e retributivi dell'attività che svolgevano prima
di esercitare obiezione di coscienza. Solo nel caso in cui
l'obiezione di coscienza comporti l'impossibilità di un
impiego alternativo che abbia i medesimi parametri
professionali e retributivi l'obiettore può essere collocato
in diverse attività a discrezione della direzione dell'ente o
dell'azienda.
3. Nelle università gli organi competenti devono rendere
facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in
cui è prevista la sperimentazione animale. Dovranno essere
altresì istituiti corsi in cui tali pratiche non siano
ritenute necessarie per il superamento dell'esame, entro e non
oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le segreterie di facoltà assicurano la massima
pubblicità del diritto all'obiezione alla sperimentazione
animale.
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