| 1. All'articolo 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5- bis. Qualora le violazioni del presente articolo
siano commesse all'interno delle aree metropolitane
individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142, la sanzione amministrativa è elevata da lire duecentomila
a lire un milione".
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