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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


923
DDL0063-0002
Relazione Camera n. 63-A (DDL12-63-A)
(suddiviso in 61 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C63A, C198A, C678A, C1490A. TESTIPDL
...C63A, C198A, C678A, C1490A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC63A ZZ12 ZZRL ZZRM
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    Onorevoli Colleghi! -- Il testo presentato tiene conto di
  quattro diverse proposte di legge in materia di inquinamento
  acustico.
    Da molti anni, in tutte le sedi istituzionali e
  scientifiche, si sottolinea la carenza della legislazione
  statale italiana in materia di inquinamento acustico e
  l'urgenza di una legge quadro di riferimento.
    Nell'ultimo decennio sono entrate in vigore norme nazionali
  e regionali in modo sporadico, frammentario e parziale,
  soprattutto con una serie di decreti d'attuazione di direttive
  comunitarie su specifici casi e sorgenti.
    Nella scorsa legislatura il Senato aveva approvato un testo
  intitolato "Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico".
  Il passaggio alla Camera è stato interrotto dallo scioglimento
  anticipato ma l'iter è subito ripreso in questa XII
  legislatura con la presentazione di vari e migliori
  articolati; oggi siamo all'ultimo decisivo passaggio dopo
  l'approvazione del testo unificato in sede referente da parte
  delle Commissioni riunite ambiente e trasporti.
    La normativa vigente in materia è costituita
  sostanzialmente dall'articolo 844 del codice civile che
  prevede il criterio della normale tollerabilità per quanto
  concerne le immissioni da un fondo ad un altro, mentre dal
  punto di vista penale la materia è regolata dall'articolo 659
  del codice penale.  Si tratta però di norme del tutto generiche
  e inadeguate alla realtà socio-economica odierna.
    In realtà l'unico strumento che ha una qualche efficacia è
  quello previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge n. 349
  del 1986 che ha dato origine al decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri del 1^ marzo 1991, concernente "Limiti
  massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
  nell'ambiente esterno".
    Occorre però dire che esso non disciplina le sorgenti
  mobili che sono la maggior
  fonte di inquinamento delle attuali società e che è
  stato annullato in alcuni aspetti fondamentali dalla sentenza
  n. 517 del 30 dicembre 1991 della Corte costituzionale.
    Inoltre, non prevedendo sanzioni, esso è rimasto in molti
  casi inapplicato.
    Il DPCM prevedeva specifici compiti e adempimenti a carico
  delle regioni, quali l'obbligo di esaminare i piani di
  risanamento delle imprese e di predisporre un piano annuale di
  intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.  I
  comuni erano a loro volta tenuti a predisporre piani di
  risanamento.  Tali disposizioni sono state tuttavia annullate
  dalla Corte costituzionale, unitamente all'articolo 5 del
  decreto che obbligava i presentatori delle domande di
  concessione edilizia relative a impianti per attività
  industriali o di autorizzazione all'esercizio delle attività
  medesime, ad allegare alla domanda la documentazione relativa
  alla previsione di impatto acustico.
    Con la sentenza n. 517 del 30 dicembre 1991, prima citata,
  la Corte, chiamata a decidere sul conflitto di attribuzioni
  promosso dalla provincia autonoma di Trento, ha dichiarato che
  costituisce legittimo esercizio di potere statale la
  determinazione con DPCM di limiti massimi di esposizione al
  rumore ai sensi degli articoli 1 e 2, ma non spetta allo Stato
  l'imposizione, mediante DPCM, alle regioni e alle province
  autonome, di obblighi specifici nell'esercizio delle funzioni
  legislative ed amministrative ad esse riconosciute.
    La pronuncia della Corte costituzionale ha reso più urgente
  la definizione di una normativa quadro di rango legislativo a
  carattere organico, che fissi i principi cui deve uniformarsi
  l'esercizio della potestà legislativa delle regioni, sia a
  statuto ordinario che speciale, e delle province autonome e
  che riconduca nel contempo ad un quadro normativo unitario e
  coerente il
 
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  complesso delle disposizioni attualmente in vigore.
    Si è sentita pertanto la necessità di una legge quadro che
  disciplinasse la materia e che stabilisse i principi
  fondamentali per la tutela degli ambienti interni ed esterni
  dall'inquinamento acustico.
    Nell'ultimo decennio una cospicua serie di norme di fonte
  comunitaria ha determinato la sovrapposizione di disposizioni
  eterogenee e di fonte diversa senza definire nel contempo una
  disciplina di carattere organico, diretta a stabilire in modo
  puntuale competenze, procedure e strumenti di intervento dei
  vari soggetti pubblici in materia e a garantire livelli
  omogenei di protezione dell'ambiente e della salute pubblica
  nel territorio nazionale.
    Sembra opportuno, a questo punto, sottolineare la sobrietà
  e il "taglio" del testo che si inserisce in una complessiva
  esigenza di riordino del sistema vigente di protezione
  ambientale rispetto a un corpo normativo sovrabbondante,
  scoordinato, lacunoso, ispirato all'emergenza, confuso nelle
  competenze, inefficiente per attuazione e controllo.
    Il testo si concentra sull'opera coordinata di prevenzione
  e risanamento acustico più che sulla repressione emergenziale
  dei singoli comportamenti.
    E soprattutto non vuole strafare, delegando
  conseguentemente al Governo, ai ministeri, alle regioni, ai
  comuni, al personale competente per le misurazioni, per le
  valutazioni d'impatto e per i controlli una serie di
  competenze.  Anche se la distribuzione delle competenze è
  minuziosa, il testo elenca precisamente decreti (alcuni
  pronti) e poteri anche sostitutivi in caso di inerzia, il
  tutto da attuarsi in tempi brevi.
    I princìpi recati dal testo si pongono come limiti per
  l'esercizio, da parte delle regioni ordinarie, ai sensi
  dell'articolo 117 della Costituzione, della potestà di
  disciplinare con proprie leggi la materia, mentre per le
  regioni a statuto speciale e per le province autonome il comma
  2 dell'articolo 1 dispone che i princìpi generali del testo
  medesimo costituiscano norme fondamentali di riforma
  economico-sociale della Repubblica.
    Già il termine "rumore" indica qualcosa di diverso dal
  suono, qualcosa di indesiderato e fastidioso, per l'appunto un
  inquinamento acustico, rispetto al quale pesano fattori
  soggettivi (percezione, sensazione, contesto, eccetera), ma
  anche misure oggettive dei suoni "eccessivi".
    Le relazioni sullo stato dell'ambiente riportano dati
  rilevati dall'OCSE nel 1991 con la conclusione di una forte
  diffusa esposizione a livelli di rumorosità superiori alla
  soglia di sicurezza (oltre 65 decibal) e danni al lavoro e al
  sonno.
    Il rumore determina effetti di danno (lesioni obiettive
  all'udito), di disturbo (alterazioni definite come
  tachicardia, gastriti, eccetera), di fastidio (generica
  insofferenza, dinamiche psicologiche e psicosomatiche) e può
  venire da sorgenti fisse (insediamenti industriali, attività
  varie, cantieri, impianti, animali, eccetera) e mobili
  (traffico vario veicolare, aereo, ferroviario, agricolo,
  nautico, eccetera).
    In Italia in realtà il rilevamento dell'inquinamento
  acustico non è stato quasi mai effettuato con metodologie
  standardizzate, comparabili, continue, aggiornate,
  omogenee.
    Comunque, sia la prima che la seconda relazione sullo stato
  dell'ambiente confermano una situazione di generale
  superamento, con punte notturne, dei limiti di accettabilità
  del rumore previsti dal decreto del 1^ marzo 1991.
    L'articolo 2 del testo licenziato dalle Commissioni riunite
  fornisce le definizioni dei parametri e delle attività
  inerenti la materia; a questo proposito riteniamo importante
  l'introduzione di valori di attenzione e di qualità e la
  definizione della figura del tecnico competente.
    L'articolo 3 definisce le competenze dello Stato.  Anche in
  questo caso lo sforzo dei relatori è stato quello di
  completare i testi all'esame e a questo proposito si evidenzia
  l'introduzione dell'obbligo di disciplinare il rumore emesso
  dalle imbarcazioni e la determinazione della disciplina
  riguardante il rumore emesso dagli aeromobili civili.
    Gli articoli 4, 5 e 6 definiscono rispettivamente le
  competenze delle regioni, delle
 
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  province e dei comuni: al riguardo si evidenzia che punto
  fondamentale di questi articoli è la classificazione in zone
  di tutti i comuni.  Viene pertanto introdotto un nuovo
  strumento urbanistico di grande importanza che condizionerà in
  futuro tutta la programmazione nell'intero territorio
  nazionale.
    L'articolo 7 prevede l'adozione di piani di risanamento
  acustico.
    L'articolo 8 introduce l'obbligo di accompagnare i progetti
  per le opere più critiche quali aeroporti, strade, discoteche
  con una documentazione d'impatto acustico.  Ciò vale anche per
  tutte quelle attività che si presume possano incrementare il
  livello di inquinamento.
    L'articolo 9 prevede la possibilità di ricorrere a
  particolari forme di contenimento delle emissioni sonore,
  qualora ciò sia ritenuto necessario, mentre l'articolo 10
  introduce sanzioni di carattere amministrativo per i
  contravventori della presente legge.
    L'articolo 11 detta i termini di carattere temporale per
  l'emanazione dei regolamenti di esecuzione; l'articolo 12
  disciplina la materia inerente i messaggi pubblicitari, mentre
  ai sensi dell'articolo 13 le regioni vengono autorizzate a
  erogare contributi per le spese affrontate dai comuni inerenti
  l'inquinamento acustico.
    Infine, l'articolo 14 detta disposizioni riguardanti il
  potere di controllo degli enti preposti e l'articolo 15 detta
  le norme relative al regime transitorio.
    Desideriamo segnalare che lo sforzo dei relatori è stato
  quello non solo di cercare di uniformare i testi presentati ma
  anche di caratterizzare la legge su alcuni ben precisi
  fondamenti.
    Il primo è quello di far salve le filosofie e le azioni
  poste in essere dal decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri del 1^ marzo 1991.  Ciò perché quattro anni di
  attività hanno comunque posto le basi per un riferimento
  comune da parte degli operatori del settore.
    Resta aperto il problema dei livelli differenziali che le
  Commissioni hanno voluto mantenere.
    Occorre dire che, per quanto riguarda i mezzi di trasporto
  e gli impianti a ciclo continuo, esso si è dimostrato
  inapplicabile.
    Il secondo principio riguarda, come prima ricordato,
  l'introduzione della disciplina del traffico aereo al fine di
  comprendere tutte le attività che causano inquinamento
  acustico.
    Il terzo principio di carattere fondamentale introdotto è
  stato quello di prevedere normative particolari, da emanarsi
  con provvedimenti ministeriali, relative al traffico
  ferroviario, aereo e veicolare, tenuto conto delle particolari
  caratteristiche legate a questa attività.
    Infine, sono state fatte salve le prerogative dello Stato
  per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici
  essenziali.
    Si segnala da ultimo che le disposizioni previste al comma
  5 dell'articolo 10 non lasciano soddisfatti i relatori che
  ritengono necessaria una revisione del testo approvato dalle
  Commissioni.
        Valerio CALZOLAIO,  relatore per la VIII
  Commissione.
  Roberto CASTELLI,  relatore per la IX Commissione.
 
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