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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


925
DDL0063-0004
Relazione Camera n. 63-A (DDL12-63-A)
(suddiviso in 61 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C63A, C198A, C678A, C1490A. TESTIPDL
...C63A, C198A, C678A, C1490A.
...TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI -- Legge quadro sull'inquinamento acustico.
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC63A ZZ12 ZZPD ZZRM
                        (Definizioni).
    1.  Ai fini della presente legge si intende per:
        a)  inquinamento acustico: l'introduzione di rumore
  nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
  provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività
  umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
  ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente
  abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le
  legittime fruizioni degli ambienti stessi;
        b)  ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un
  edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed
  utilizzato per le diverse attività umane.  Sono esclusi gli
  ambienti di lavoro di cui al comma 10 del presente articolo,
  salvo
 
                               Pag. 7
 
  per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore
  esterne ai locali in cui si svolge l'attività lavorativa;
        c)  sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici
  degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili
  anche a scopo transitorio il cui uso produca emissioni sonore;
  le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
  marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
  i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione
  merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
  le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
        d)  sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore
  non comprese nella lettera  c);
        e)  valori limite di emissione: il valore massimo di
  rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato
  in prossimità della sorgente stessa;
        f)  valori limite di immissione: il valore massimo
  di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente
  abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
  ricettori;
        g)  valori di attenzione: il valore di rumore che
  segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute
  umana o per l'ambiente;
        h)  valori di qualità: i valori di rumore da
  conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
  tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
  realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
  legge.
    2.  I valori di cui al comma 1, lettere  e), f), g)  e
  h),  sono determinati in funzione della tipologia della
  sorgente, del periodo della giornata e della destinazione
  d'uso della zona da proteggere.
    3.  I valori limite di emissione sono distinti in:
        a)  valori limite assoluti, determinati con
  riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
        b)  valori limite differenziali, determinati con
  riferimento alla differenza tra il
 
                               Pag. 8
 
  livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore
  residuo.
    4.  Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A
  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^ marzo
  1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 57 dell'8
  marzo 1991.
    5.  I provvedimenti per la limitazione delle emissioni
  sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e
  gestionale.  Rientrano in tale ambito:
        a)  le prescrizioni relative ai livelli sonori
  ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole
  applicabili alla fabbricazione;
        b)  le procedure di collaudo, di omologazione e di
  certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle
  prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la
  marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta
  omologazione;
        c)  gli interventi di riduzione del rumore, distinti
  in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle
  sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di
  immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al
  ricettore;
        d)  i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani
  del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed
  i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la
  pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario,
  aeroportuale e marittimo;
      e)  la pianificazione urbanistica, gli interventi di
  delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori
  particolarmente sensibili.
    6.  Ai fini della presente legge, è definito tecnico
  competente la figura professionale idonea ad effettuare le
  misurazioni, stabilirne l'ottemperanza ai valori definiti ai
  commi 1, 2 e 3 del presente articolo, redigere i piani di
  risanamento acustico di cui all'articolo 7, svolgere le
  attività di cui all'articolo 8.  Il tecnico competente deve
  essere in possesso del diploma di laurea in fisica, biologia,
  chimica, medicina, ingegneria,
 
                               Pag. 9
 
  architettura o scienze ambientali, ovvero del diploma
  di scuola media superiore.
    7.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con decreto del Ministro dell'università
  e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
  Ministro dell'ambiente, è regolamentata l'istituzione di corsi
  superiori di formazione professionale per esperto di
  prevenzione del rumore e sono definite le materie di
  insegnamento, la durata del corso di studi, i requisiti per
  l'accesso nonché le modalità per l'acquisizione
  dell'abilitazione professionale.  Sono fatte salve le
  competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, di
  cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
  267.
    8.  Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al comma
  7, l'attività può essere svolta dietro presentazione di
  apposita domanda all'assessorato regionale competente in
  materia ambientale, corredata da documentazione comprovante lo
  svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale da
  almeno quattro anni per i diplomati e da almeno un anno per i
  laureati.
    9.  I soggetti che effettuano i controlli devono essere
  diversi da quelli che svolgono attività sulle quali deve
  essere effettuato il controllo.
    10.  Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera
  b),  del presente articolo, la presente legge non si
  applica agli ambienti destinati ad attività produttive
  disciplinati dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
  277.
 
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