| (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente
abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un
edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed
utilizzato per le diverse attività umane. Sono esclusi gli
ambienti di lavoro di cui al comma 10 del presente articolo,
salvo
Pag. 7
per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore
esterne ai locali in cui si svolge l'attività lavorativa;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici
degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili
anche a scopo transitorio il cui uso produca emissioni sonore;
le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione
merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore
non comprese nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di
rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato
in prossimità della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo
di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che
segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute
umana o per l'ambiente;
h) valori di qualità: i valori di rumore da
conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e
h), sono determinati in funzione della tipologia della
sorgente, del periodo della giornata e della destinazione
d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di emissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con
riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con
riferimento alla differenza tra il
Pag. 8
livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore
residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^ marzo
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8
marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni
sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e
gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori
ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole
applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di
certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle
prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la
marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta
omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti
in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle
sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di
immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al
ricettore;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani
del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed
i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la
pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario,
aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di
delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori
particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge, è definito tecnico
competente la figura professionale idonea ad effettuare le
misurazioni, stabilirne l'ottemperanza ai valori definiti ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo, redigere i piani di
risanamento acustico di cui all'articolo 7, svolgere le
attività di cui all'articolo 8. Il tecnico competente deve
essere in possesso del diploma di laurea in fisica, biologia,
chimica, medicina, ingegneria,
Pag. 9
architettura o scienze ambientali, ovvero del diploma
di scuola media superiore.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, è regolamentata l'istituzione di corsi
superiori di formazione professionale per esperto di
prevenzione del rumore e sono definite le materie di
insegnamento, la durata del corso di studi, i requisiti per
l'accesso nonché le modalità per l'acquisizione
dell'abilitazione professionale. Sono fatte salve le
competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
267.
8. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al comma
7, l'attività può essere svolta dietro presentazione di
apposita domanda all'assessorato regionale competente in
materia ambientale, corredata da documentazione comprovante lo
svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale da
almeno quattro anni per i diplomati e da almeno un anno per i
laureati.
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere
diversi da quelli che svolgono attività sulle quali deve
essere effettuato il controllo.
10. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera
b), del presente articolo, la presente legge non si
applica agli ambienti destinati ad attività produttive
disciplinati dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
| |