Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


926
DDL0063-0005
Relazione Camera n. 63-A (DDL12-63-A)
(suddiviso in 61 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C63A, C198A, C678A, C1490A. TESTIPDL
...C63A, C198A, C678A, C1490A.
...TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI -- Legge quadro sull'inquinamento acustico.
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC63A ZZ12 ZZPD ZZRM
                  (Competenze dello Stato).
    1.  Sono di competenza dello Stato:
        a)  la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio
  1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
  sanità e sentita la Conferenza
 
                              Pag. 10
 
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui
  all'articolo 2;
        b)  il coordinamento dell'attività e la definizione
  della normativa tecnica generale per il collaudo,
  l'omologazione e la certificazione delle apparecchiature e dei
  prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del
  rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a
  tale attività;
        c)  la determinazione, ai sensi del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con
  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
  Ministro della sanità, delle tecniche di rilevamento e di
  misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle
  peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle
  infrastrutture di trasporto;
        d)  il coordinamento dell'attività di ricerca, di
  sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8
  luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e
  dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei
  dati.  Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente,
  avvalendosi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità
  (ISS), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
  dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
  dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
  lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove
  autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti
  e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti
  universitari;
        e)  la determinazione, fermo restando il rispetto
  dei valori determinati ai sensi della lettera  a)  del
  presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
  con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive
  competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
  con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei
  requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti
  acustici passivi degli edifici e dei loro
 
                              Pag. 11
 
  componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al
  rumore.  Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a
  motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30
  aprile 1992, n. 285, restano salve la competenza e la
  procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 229 dello stesso
  decreto legislativo;
        f)  l'indicazione, con decreto del Ministro dei
  lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
  con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri
  per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle
  costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai
  fini della tutela dall'inquinamento acustico;
        g)  la determinazione, con decreto del Ministro
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e
  della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di
  allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di
  refrigerazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 71,
  72, 75, 155 e 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
  285;
        h)  la determinazione, con le procedure previste
  alla lettera  e),  dei requisiti acustici delle sorgenti
  sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
  spettacolo;
        i)  l'adozione di piani poliennali per il
  contenimento delle emissioni sonore prodotte dai servizi
  pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane,
  autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni
  specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze
  delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque
  conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal
  decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360;
        l)  la disciplina della installazione, della
  manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme antifurto con
  segnale acustico installati su sorgenti mobili e fisse secondo
  quanto previsto dall'articolo 155 del decreto legislativo 30
  aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo
  10 settembre 1993, n.360;
 
                              Pag. 12
 
        m)  la determinazione, con decreto del Ministro
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
  della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore
  emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa
  disciplina;
        n)  la determinazione, con decreto del Ministro
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
  della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore
  emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina, con
  particolare riguardo:
        1) ai criteri generali e specifici per la definizione
  di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli
  aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione
  dell'inquinamento acustico prodotto dai vettori aerei civili
  nella fase di decollo e di atterraggio;
        2) ai criteri per la classificazione degli
  aeroporti;
        3) alla individuazione delle zone di rispetto per le
  aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare
  l'attività urbanistica nelle zone di rispetto;
        4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei
  sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
  inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;
        o)  la predisposizione, con decreto del Ministro
  dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione
  ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge
  8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori
  maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del
  consumatore e di educazione scolastica.
    2.  I decreti di cui al comma 1, lettere  a)  e
  c),  sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata
  in vigore della presente legge.  I decreti di cui al comma 1,
  lettere   e), f), g), h), m)  ed  n),  sono emanati
  entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
    3.  I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere  a), c),
  d), e), f), g), h), i), l), m)  ed  n),  devono essere
  armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
  dallo
 
                              Pag. 13
 
  Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in
  funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove
  situazioni.
    4.  I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere
  armonizzati con quanto previsto dal decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri 1^ marzo 1991, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 57 dell'8 marzo 1991.
 
DATA=950406 FASCID=DDL12-63-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0063 TOTPAG=0040 TOTDOC=0061 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=031 PAGFIN=0013 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=006300A00 FASCIDC=12DDL0063 A SORTNAV=0006300A000 00000 ZZDDLC63A NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati