| (Competenze delle regioni).
1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con
legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni procedono,
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e tenendo
conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio,
alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste
dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di
qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),
stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche
appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si
discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro
equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8
marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone
già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a
causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede
l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei
comuni o di conflitto tra gli stessi;
c) l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici
generali o particolareggiati che prevedano insediamenti senza
previa classificazione delle zone ai sensi della lettera
a);
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8,
comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa
per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio
delle concessioni edilizie relative
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a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed
infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di
autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri,
oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e
l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento
acustico;
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione
da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante
interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori
inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a) della presente legge; tali riduzioni non
si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui
all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;
g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni
comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora
esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti
rumorosi;
h) le competenze delle province in materia di
inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio
regionale dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;
l) i criteri da seguire per la redazione della
documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle priorità
temporali degli interventi di bonifica acustica del
territorio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle
disponibilità finanziaria assegnate dallo Stato, definiscono
le priorità e predispongono un piano regionale annuale di
intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte
salve le
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competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le
regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i
singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al
piano regionale.
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