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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


927
DDL0063-0006
Relazione Camera n. 63-A (DDL12-63-A)
(suddiviso in 61 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C63A, C198A, C678A, C1490A. TESTIPDL
...C63A, C198A, C678A, C1490A.
...TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI -- Legge quadro sull'inquinamento acustico.
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC63A ZZ12 ZZPD ZZRM
                 (Competenze delle regioni).
    1.  Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con
  legge:
        a)  i criteri in base ai quali i comuni procedono,
  ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera  a),  e tenendo
  conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio,
  alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste
  dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di
  qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  h),
  stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche
  appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si
  discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro
  equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo
  1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 57 dell'8
  marzo 1991.  Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone
  già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a
  causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede
  l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
        b)  i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei
  comuni o di conflitto tra gli stessi;
        c)  l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici
  generali o particolareggiati che prevedano insediamenti senza
  previa classificazione delle zone ai sensi della lettera
  a);
        d)  fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8,
  comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa
  per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio
  delle concessioni edilizie relative
 
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  a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività
  produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
  commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che
  abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed
  infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di
  autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
        e)  le procedure e gli eventuali ulteriori criteri,
  oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e
  l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento
  acustico;
        f)  i criteri e le condizioni per l'individuazione
  da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante
  interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori
  inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma
  1, lettera  a)  della presente legge; tali riduzioni non
  si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui
  all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;
        g)  le modalità di rilascio delle autorizzazioni
  comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di
  manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora
  esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti
  rumorosi;
        h)  le competenze delle province in materia di
  inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
  142;
        i)  l'organizzazione nell'ambito del territorio
  regionale dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;
        l)  i criteri da seguire per la redazione della
  documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
        m)  i criteri per la identificazione delle priorità
  temporali degli interventi di bonifica acustica del
  territorio.
    2.  Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle
  disponibilità finanziaria assegnate dallo Stato, definiscono
  le priorità e predispongono un piano regionale annuale di
  intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte
  salve le
 
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  competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3,
  comma 1, lettera  i),  per la redazione dei quali le
  regioni formulano proposte non vincolanti.  I comuni adeguano i
  singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al
  piano regionale.
 
DATA=950406 FASCID=DDL12-63-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0063 TOTPAG=0040 TOTDOC=0061 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=009 PAGFIN=0015 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=006300A00 FASCIDC=12DDL0063 A SORTNAV=0006300A000 00000 ZZDDLC63A NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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