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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


929
DDL0063-0008
Relazione Camera n. 63-A (DDL12-63-A)
(suddiviso in 61 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C63A, C198A, C678A, C1490A. TESTIPDL
...C63A, C198A, C678A, C1490A.
...TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI -- Legge quadro sull'inquinamento acustico.
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC63A ZZ12 ZZPD ZZRM
                   (Competenze dei comuni).
    1.  Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali
  e regionali e i rispettivi statuti:
        a)  la suddivisione del territorio comunale secondo
  i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera
  a);
        b)  l'individuazione, sulla base della suddivisione
  di cui alla lettera  a)  del presente comma, delle zone
  nelle quali è possibile il rilascio delle autorizzazioni di
  cui all'articolo 4, comma 1, lettera  g),  e dei relativi
  valori limite di immissione;
        c)  il coordinamento degli strumenti urbanistici già
  adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera
  a)  del presente comma;
        d)  l'adozione dei piani di risanamento di cui
  all'articolo 7;
        e)  il controllo, secondo le modalità di cui
  all'articolo 4, comma 1, lettera  d),  del rispetto della
  normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto
  del rilascio
 
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  delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
  infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e
  ricreative e a postazioni di servizi commerciali
  polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla
  utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché
  dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio
  di attività produttive;
        f)  l'adozione di regolamenti per l'attuazione della
  disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento
  acustico;
        g)  la rilevazione e il controllo delle emissioni
  sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni
  contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
  modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
  360;
        h)  i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
        i)  l'autorizzazione, anche in deroga ai valori
  limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di
  attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o
  aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego e
  l'utilizzo di macchinari o di impianti rumorosi.
    2.  Al fine di cui al comma 1, lettera  f),  i comuni,
  entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di
  polizia municipale, prevedendo apposite norme contro
  l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al
  controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni
  sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e
  dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
    3.  I comuni il cui territorio presenti un rilevante
  interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la
  facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore
  inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma
  1, lettera  a),  secondo gli indirizzi determinati dalla
  regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
  lettera  f).  Tali riduzioni non si applicano ai servizi
  pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12
  giugno 1990, n. 146.
 
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    4.  Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi
  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo
  1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 57 dell'8
  marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della
  presente legge.  Sono fatti salvi altresì gli interventi di
  risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi
  dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri 1^ marzo 1991.  Qualora detti interventi
  risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla
  zonizzazione del territorio comunale, ai fini del relativo
  adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo
  pari a quello necessario per completare il piano di
  ammortamento degli interventi di bonifica in atto.
 
DATA=950406 FASCID=DDL12-63-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0063 TOTPAG=0040 TOTDOC=0061 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=017 PAGFIN=0017 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=006300A00 FASCIDC=12DDL0063 A SORTNAV=0006300A000 00000 ZZDDLC63A NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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