| (Competenze dei comuni).
1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali
e regionali e i rispettivi statuti:
a) la suddivisione del territorio comunale secondo
i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera
a);
b) l'individuazione, sulla base della suddivisione
di cui alla lettera a) del presente comma, delle zone
nelle quali è possibile il rilascio delle autorizzazioni di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), e dei relativi
valori limite di immissione;
c) il coordinamento degli strumenti urbanistici già
adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera
a) del presente comma;
d) l'adozione dei piani di risanamento di cui
all'articolo 7;
e) il controllo, secondo le modalità di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della
normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto
del rilascio
Pag. 16
delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e
ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché
dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio
di attività produttive;
f) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della
disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento
acustico;
g) la rilevazione e il controllo delle emissioni
sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360;
h) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
i) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori
limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di
attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego e
l'utilizzo di macchinari o di impianti rumorosi.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera f), i comuni,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di
polizia municipale, prevedendo apposite norme contro
l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al
controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni
sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e
dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante
interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la
facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore
inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla
regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi
pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12
giugno 1990, n. 146.
Pag. 17
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8
marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di
risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi
dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1^ marzo 1991. Qualora detti interventi
risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla
zonizzazione del territorio comunale, ai fini del relativo
adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo
pari a quello necessario per completare il piano di
ammortamento degli interventi di bonifica in atto.
| |