| (Sanzioni penali).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui
che effettua attività di produzione, esportazione,
importazione o transito di materiali di armamento, in
violazione delle disposizioni della presente legge, è punito
con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
50 a 500 milioni di lire.
2. Chiunque ponga in essere trattative per il compimento
delle operazioni indicate al comma 1 è punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa da 50 a 250
milioni di lire.
3. Chiunque produce, pone in circolazione o introduce in
Italia materiali di armamento difformi dalle prescrizioni
degli organi preposti alla commessa e al controllo delle armi
da guerra, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e
con la multa da 50 a 250 milioni di lire.
4. Nei casi indicati dai precedenti commi i materiali
d'armamento sono confiscati. Nel caso di cui al comma 1 sono
altresì confiscati gli impianti e le attrezzature utilizzati
per la produzione e per l'immagazzinamento dei materiali
stessi.
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