| (Piani di risanamento acustico).
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo
periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di
risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il
piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani
previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I
piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono
contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entità dei
rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da
risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete
l'intervento;
c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e
dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi
necessari;
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e) le eventuali misure cautelari a carattere
d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute
pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e
particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione
del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può
essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1,
anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti la giunta comunale presenta una relazione biennale
sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva
la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per
le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il
piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è
allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima
relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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