| (Disposizioni in materia di impatto
acustico).
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377,
e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono
essere redatti in conformità alle esigenze di tutela
dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. I comuni richiedono una documentazione di impatto
acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al
potenziamento delle seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade
extraurbane principali), C (strade
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extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E
(strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la
classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) impianti sportivi e ricreativi.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione
previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle
opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma
2.
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di
servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali
che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed
infrastrutture, nonché le domande di licenza o di
autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono
contenere una documentazione di previsione di impatto
acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente
legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio
delle attività di cui al comma 4, che si prevede possano
produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve
contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o
eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli
impianti. La relativa documentazione
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deve essere inviata all'ufficio competente per
l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo
nullaosta.
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