| (Ordinanze contingibili ed urgenti).
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti
necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il
sindaco, il presidente della provincia, il presidente della
giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente,
secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo
1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri,
nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento
motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali
forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate
attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale
facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio
dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato
preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della
sicurezza pubblica.
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