| (Sanzioni amministrative).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice
penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente
adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente
fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di
emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere e) ed f), fissati in conformità al
disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di
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una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui
all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione
della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire
20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione
delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
è devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di
risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il
raggiungimento dei valori di qualità di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera h).
5. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, alle società
ed agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle
relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori
limite di cui al comma 2 del presente articolo, è fatto
obbligo di destinare in via ordinaria una quota fissa non
inferiore al 10 per cento dei fondi di bilancio per l'attività
di manutenzione, rinnovamento e potenziamento, ad interventi
di contenimento ed abbattimento del rumore.
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