| (Regolamenti di esecuzione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, a seconda
delle materie di rispettiva competenza, sono emanati
regolamenti di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, distinti per sorgente
sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento
acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario,
marittimo ed aereo
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avvalendosi anche del contributo tecnicoscientifico degli
enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle
piste motoristiche di prova e per attività sportive, da
natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle
nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano.
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