| (Controlli).
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le
funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della
presente legge, utilizzano le strutture delle agenzie
regionali dell'ambiente di cui al decretolegge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative
al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento
dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare;
b) della disciplina stabilita all' articolo 8,
comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine
rumorose e da attività svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche
relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei
contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo
8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente
articolo ha la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria.
4. I componenti delle agenzie regionali dell'ambiente,
nell'esercizio delle funzioni di controllo, hanno libero
accesso, senza limiti di orario e di segreto industriale, ai
luoghi ove si esercitano le attività che costituiscono fonte
di rumore.
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