| (Competenze dello Stato).
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi dell'articolo 2,
comma 14, della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive
modificazioni, delle modalità di definizione dei livelli di
rumore, delle tecniche di rilevamento e di misura del rumore,
dei limiti massimi di rumorosità negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno;
b) il coordinamento dell'attività di ricerca e di
sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 2,
comma 20, della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive
modificazioni;
c) la determinazione, fermo restando il rispetto
dei limiti massimi di esposizione al rumore di cui alla
lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive
competenze, del
Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del Ministro dei trasporti
e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti
sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei
loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al
rumore;
d) la disciplina, con decreti del Ministro
dell'ambiente, dell'inquinamento acustico da sorgenti mobili
connesse ad attività, opere o servizi statali;
e) l'indicazione, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la
progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai
fini della tutela dall'inquinamento acustico;
f) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e
della navigazione per quanto riguarda i veicoli, dei requisiti
acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale
acustico e dei sistemi di refrigerazione;
g) la determinazione, con le procedure previste
alla lettera c), dei requisiti acustici delle emissioni
sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
spettacolo;
h) l'individuazione delle misure idonee a contenere
il livello delle emissioni sonore prodotte dall'utilizzo di
linee ferroviarie e metropolitane e di strade, nonché dalla
circolazione dei veicoli entro limiti di tollerabilità, ferme
restando le competenze delle regioni, delle province e dei
comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni contenute
nell'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360;
i) la disciplina dell'uso dei dispositivi di
allarme acustico antifurto installati sui veicoli secondo
quanto previsto dall'articolo 155
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del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360;
l) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misura del rumore emesso da
natanti di diporto e da competizione.
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