| (Competenze delle regioni).
1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con
legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni procedono,
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), alla
suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle
vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di
esposizione ai rumori, stabilendo il divieto di ogni contatto
diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui
limiti di esposizione al rumore si discostano in misura
superiore a 5 decibel;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei
comuni o di conflitto tra gli stessi;
c) l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici
generali o particolareggiati che prevedano insediamenti senza
previa classificazione delle zone;
d) la determinazione delle modalità di controllo
del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento
acustico, all'atto del rilascio delle concessioni edilizie,
nonché dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri,
oltre a quelli di cui ai commi 2 e 3, per la predisposizione e
l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento
acustico ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
b);
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione
da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante
interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, di limiti di tolleranza
all'emissione di rumori, inferiori a quelli stabiliti ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a);
g) le eventuali prescrizioni concernenti
l'utilizzazione delle sorgenti sonore mobili in relazione alle
loro specifiche condizioni ambientali o temporali di
esercizio;
h) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per
l'espletamento di lavori temporanei e manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di
macchinari ed impianti rumorosi;
i) le competenze delle province in materia di
inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990,
n.142;
l) l'organizzazione dei servizi di controllo
nell'ambito del territorio regionale.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1,
lettera e), devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entità dei
rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da
risanare;
b) i soggetti a cui compete l'intervento;
c) le modalità ed i tempi per il risanamento
ambientale;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi
necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere
d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute
pubblica.
3. La regione, in base alle proposte pervenutele, e secondo
la disponibilità finanziaria assegnatale dallo Stato,
predispone un piano regionale annuale di intervento per la
bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale
vengono adottati dai comuni i singoli piani.
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