| (Competenze dei comuni).
1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali
e regionali e i rispettivi statuti:
a) la suddivisione del territorio comunale secondo
i criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera
a);
b) l'adozione dei piani di risanamento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e);
c) la determinazione delle modalità di controllo
del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
acustico, all'atto dell'esame dei progetti volti al rilascio
delle concessioni edilizie, nonché dei provvedimenti comunali
che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle
infrastrutture;
d) l'integrazione della disciplina statale e
regionale in materia di emissioni sonore;
e) la rilevazione, il controllo delle emissioni
sonore prodotte dai veicoli e motoveicoli a motore in sede di
circolazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), i comuni
adeguano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di
polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento
acustico, con particolare riferimento al controllo, al
contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore
derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e
dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante
interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la
facoltà di individuare i limiti di tolleranza di emissione di
rumori, inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera a),
secondo gli indirizzi determinati dalla provincia di
appartenenza.
4. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti la giunta comunale presenta una relazione biennale
sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva
la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per
le iniziative di competenza. La prima relazione è allegata al
piano di risanamento di cui alla lettera b) del comma
1.
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