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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


946
DDL0063-0025
Relazione Camera n. 63-A (DDL12-63-A)
(suddiviso in 61 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.28 dello stampato)
...C63A, C198A, C678A, C1490A. TESTIPDL
...C63A, C198A, C678A, C1490A.
...n. 198, di iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC63A ZZ12 ZZPD ZZRM
                 (Competenze dei comuni). 
    1.  Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali
  e regionali e i rispettivi statuti:
        a)  la suddivisione del territorio comunale secondo
  i criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera
  a);
        b)  l'adozione dei piani di risanamento di cui
  all'articolo 3, comma 1, lettera  e);
        c)  la determinazione delle modalità di controllo
  del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
  acustico, all'atto dell'esame dei progetti volti al rilascio
  delle concessioni edilizie, nonché dei provvedimenti comunali
  che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle
  infrastrutture;
        d)  l'integrazione della disciplina statale e
  regionale in materia di emissioni sonore;
        e)  la rilevazione, il controllo delle emissioni
  sonore prodotte dai veicoli e motoveicoli a motore in sede di
  circolazione.
    2.  Ai fini di cui al comma 1, lettera  d),  i comuni
  adeguano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di
  polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento
  acustico, con particolare riferimento al controllo, al
  contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore
  derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e
  dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
    3.  I comuni il cui territorio presenti un rilevante
  interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la
  facoltà di individuare i limiti di tolleranza di emissione di
  rumori, inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 2,
  comma 1, lettera  a),
  secondo gli indirizzi determinati dalla provincia di
  appartenenza.
    4.  Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
  abitanti la giunta comunale presenta una relazione biennale
  sullo stato acustico del comune.  Il consiglio comunale approva
  la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per
  le iniziative di competenza.  La prima relazione è allegata al
  piano di risanamento di cui alla lettera  b)  del comma
  1.
 
DATA=950406 FASCID=DDL12-63-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0063 TOTPAG=0040 TOTDOC=0061 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0021 COMM= PD PAGINIZ=0028 RIGINIZ=004 PAGFIN=0028 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=28 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=006300A00 FASCIDC=12DDL0063 A SORTNAV=0006300A000 00000 ZZDDLC63A NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0021 NDOC0021



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