| (Ordinanze contingibili ed urgenti).
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti
necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il
sindaco, il presidente della provincia, il presidente della
giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle
rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono
ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa
l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche
in deroga alle disposizioni vigenti.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato
preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della
sicurezza pubblica.
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