| (Sanzioni amministrative).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice
penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente
adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente
fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di
esposizione fissati in conformità al disposto dell'articolo 2,
comma 1, lettera a), è punito
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con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
3. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di
esecuzione di cui all'articolo 8 e delle disposizioni dettate
in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle
regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a
lire 3.000.000.
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