| (Regolamenti di esecuzione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, a seconda
delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati i
regolamenti di esecuzione della presente legge, relativamente
ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere c), f) e g), alla disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo avvalendosi anche
del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei
suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di
prova e per attività sportive, da natanti da diporto e da
competizione, nonché alle nuove localizzazioni aeroportuali e
agli autodromi.
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