| (Competenze dei comuni).
1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi
statali e regionali e i rispettivi statuti:
a) la suddivisione del territorio comunale secondo
i criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera
a);
b) l'adozione dei piani di risanamento, ai sensi
dell'articolo 6;
c) la determinazione delle modalità di controllo,
all'atto dell'esame dei progetti, del rilascio della
concessione edilizia e dei provvedimenti comunali che
abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle
infrastrutture, del rispetto della normativa per la tutela
dell'inquinamento acustico;
d) la rilevazione, il controllo, la disciplina
integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore, in
particolare dell'inquinamento acustico prodotto dai veicoli e
motoveicoli a motore.
2. I comuni integrano, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene
e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro
l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al
controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni
sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e
dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
| |