| (Ordinanze contingibili e urgenti).
1. Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti
necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il
sindaco, il presidente della provincia, il presidente della
giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo
a speciali forme di contenimento e abbattimento delle
emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di
determinate attività, anche in deroga alle disposizioni
vigenti.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato
preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della
sicurezza pubblica.
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