| (Regolamento di esecuzione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e dei
lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva
competenza, saranno emanati i regolamenti di esecuzione,
relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere d), g) e
h), alla disciplina dell'inquinamento acustico avente
origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo e
aereo, nonché alle localizzazioni aeroportuali e agli
autodromi.
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