| (Definizioni).
1. Ai fini di cui alla presente legge sono considerate
sorgenti fisse:
a) le costruzioni e le infrastrutture destinate al
traffico;
b) gli impianti degli edifici e le altre
installazioni non mobili il cui uso produca rumore;
c) le infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali
ed agricole;
d) le aree adibite a stabilimenti di movimentazione
merci, i parcheggi, i depositi dei mezzi di trasporto di
persone e di merci;
e) tutte le aree adibite ad attività sportive.
2. Sono considerate sorgenti mobili tutte le sorgenti non
comprese al comma 1.
3. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni
sonore sono di natura tecnica, costruttiva e gestionale.
Rientrano in tale ambito:
a) i nuovi piani relativi al traffico urbano
pubblico e privato;
b) le misure di contenimento delle emissioni sonore
del traffico extraurbano prodotto da mezzi pesanti e
leggeri;
c) gli interventi di bonifica attivi, se applicati
direttamente alle sorgenti, e passivi, se volti a ridurre
l'emissione nei luoghi di immissione;
d) le procedure di omologazione e certificazione
che attestino la conformità degli oggetti alle prescrizioni
dei livelli sonori ammissibili; la marcatura degli oggetti e
dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione.
4. I valori limite ai sensi del comma 3 sono così
classificati:
a) di emissione: quelli correlati alle varie
tipologie di sorgenti individuate e valutati in prossimità
diretta delle stesse;
b) di immissione e di esposizione nell'ambiente
esterno: quelli correlati alla destinazione d'uso delle zone e
valutabili all'interno delle zone stesse;
c) di immissione e di esposizione nell'ambiente
abitativo: quelli diretti a determinare il limite di massima
tollerabilità.
5. I valori limite classificati ai sensi del comma 4 sono
stabiliti in base ai seguenti criteri:
a) tipologia dell'area;
b) destinazione d'uso dell'ambiente abitativo;
c) fascia oraria;
d) tipologia del rumore.
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