Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


969
DDL0063-0048
Relazione Camera n. 63-A (DDL12-63-A)
(suddiviso in 61 Unità Documento)
Unità Documento n.48 (che inizia a pag.34 dello stampato)
...C63A, C198A, C678A, C1490A. TESTIPDL
...C63A, C198A, C678A, C1490A.
...n. 1490, di iniziativa dei deputati Benetto Ravetto ed altri
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC63A ZZ12 ZZPD ZZRM
                        (Definizioni).
    1.  Ai fini di cui alla presente legge sono considerate
  sorgenti fisse:
        a)  le costruzioni e le infrastrutture destinate al
  traffico;
        b)  gli impianti degli edifici e le altre
  installazioni non mobili il cui uso produca rumore;
        c)  le infrastrutture stradali, ferroviarie,
  aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali
  ed agricole;
        d)  le aree adibite a stabilimenti di movimentazione
  merci, i parcheggi, i depositi dei mezzi di trasporto di
  persone e di merci;
        e)  tutte le aree adibite ad attività sportive.
    2.  Sono considerate sorgenti mobili tutte le sorgenti non
  comprese al comma 1.
    3.  I provvedimenti per la limitazione delle emissioni
  sonore sono di natura tecnica, costruttiva e gestionale.
  Rientrano in tale ambito:
        a)  i nuovi piani relativi al traffico urbano
  pubblico e privato;
        b)  le misure di contenimento delle emissioni sonore
  del traffico extraurbano prodotto da mezzi pesanti e
  leggeri;
        c)  gli interventi di bonifica attivi, se applicati
  direttamente alle sorgenti, e passivi, se volti a ridurre
  l'emissione nei luoghi di immissione;
        d)  le procedure di omologazione e certificazione
  che attestino la conformità degli oggetti alle prescrizioni
  dei livelli sonori ammissibili; la marcatura degli oggetti e
  dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione.
    4.  I valori limite ai sensi del comma 3 sono così
  classificati:
        a)  di emissione: quelli correlati alle varie
  tipologie di sorgenti individuate e valutati in prossimità
  diretta delle stesse;
        b)  di immissione e di esposizione nell'ambiente
  esterno: quelli correlati alla destinazione d'uso delle zone e
  valutabili all'interno delle zone stesse;
        c)  di immissione e di esposizione nell'ambiente
  abitativo: quelli diretti a determinare il limite di massima
  tollerabilità.
    5.  I valori limite classificati ai sensi del comma 4 sono
  stabiliti in base ai seguenti criteri:
        a)  tipologia dell'area;
        b)  destinazione d'uso dell'ambiente abitativo;
        c)  fascia oraria;
        d)  tipologia del rumore.
 
DATA=950406 FASCID=DDL12-63-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0063 TOTPAG=0040 TOTDOC=0061 NDOC=0048 TIPDOC=P DOCTIT=0047 COMM= FPD PAGINIZ=0034 RIGINIZ=019 PAGFIN=0034 RIGFIN=067 UPAG=NO PAGEIN=34 PAGEFIN=34 SORTRES= SORTDDL=006300A00 FASCIDC=12DDL0063 A SORTNAV=0006300A000 00000 ZZDDLC63A NDOC0048 TIPDOCP DOCTIT0047 NDOC0047



Ritorna al menu della banca dati