| (Pubblicazione degli accordi internazionali).
1. Le disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 1984,
n. 839, relative alla pubblicazione di tutti gli accordi con i
quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali,
ivi compresi quelli in forma semplificata, si applicano a
tutti gli accordi, comunque stipulati, posti in essere a
partire dal 1^ gennaio 1948.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
agli accordi esecutivi di altri accordi o trattati
internazionali già noti.
3. Le eventuali clausole di segretezza nei confronti degli
altri Stati contraenti devono considerarsi come non apposte ai
sensi dell'articolo 46, comma 2, della convenzione di Vienna
sul diritto dei trattati, ratificata con legge 12 febbraio
1974, n. 112.
4. Il Governo provvede alla pubblicazione degli accordi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. In caso di ritardi, omissioni, non fedeltà dei testi
pubblicati rispetto all'originale o di altre violazioni alle
disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le pene
previste dal codice penale per ciascuna ipotesi di reato
aumentate dalla metà ai due terzi.
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