| (Commissione consultiva nazionale
e Osservatorio permanente).
1. Presso il Ministero dell'ambiente è istituita la
Commissione consultiva nazionale per il rumore, di seguito
denominata "Commissione ", i cui compiti sono:
a) l'aggiornamento tecnico-scientifico ed
economico, ai fini del contenimento del rumore;
b) l'adeguamento normativo;
c) la formulazione di indicazioni relative alla
formazione professionale;
d) l'elaborazione di tutti i dati forniti
dall'osservatorio di cui al comma 2.
2. All'interno della Commissione opera un Osservatorio
permanente del rumore, che ha il compito di acquisire dati
relativi a:
a) livelli di rumorosità presenti sul territorio
nazionale;
b) zonizzazioni acustiche dei territori
comunali;
c) catalogazione, ubicazione e denominazione delle
sorgenti fisse;
d) percentuale della popolazione esposta al rumore
in relazione alle tipologie delle sorgenti fisse e mobili e
delle zone di appartenenza;
e) costumi sociali che, evolvendosi, portano alla
pratica di nuove attività umane od abitudini di vita che
richiedono l'utilizzo di nuovi strumenti o tecniche
inquinanti.
3. Per l'acquisizione delle informazioni di carattere
sanitario e sociale, ai sensi del comma 2, l'Osservatorio si
avvale della collaborazione delle istituzioni, enti e centri
di ricerca operanti in tali settori.
4. I dati di cui al comma 2, sono oggetto di acquisizione e
trattazione da parte del Sistema informativo nazionale
ambientale e devono essere aggiornati con cadenza almeno
semestrale.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti la composizione della Commissione di cui
al comma 1, i criteri di organizzazione, la durata in carica
dei membri, le strutture di supporto alle sue attività, nonché
il capitolo di bilancio relativo ai costi annualmente
sostenibili.
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