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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


971
DDL0063-0050
Relazione Camera n. 63-A (DDL12-63-A)
(suddiviso in 61 Unità Documento)
Unità Documento n.50 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C63A, C198A, C678A, C1490A. TESTIPDL
...C63A, C198A, C678A, C1490A.
...n. 1490, di iniziativa dei deputati Benetto Ravetto ed altri
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC63A ZZ12 ZZPD ZZRM
                  (Competenze dello Stato).
    1.  Sono di competenza dello Stato:
        a)  la determinazione, con decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
  dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e
  della navigazione e della sanità, previa deliberazione del
  Consiglio dei ministri, e sentito il parere della Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le
  province autonome di Trento e Bolzano, dei valori limite di
  cui all'articolo 2, comma 4;
      b)  la determinazione, con decreto del Ministro
  dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dei
  trasporti e della navigazione, delle tecniche di rilevamento,
  di misura e di valutazione del rumore negli ambienti abitativi
  e negli ambienti esterni;
        c)  il coordinamento delle attività di omologazione
  e certificazione di apparecchiature e prodotti, per
  verificarne la compatibilità con le disposizioni vigenti e la
  predisposizione della relativa normativa con l'indicazione
  delle condizioni per la certificazione ed omologazione e la
  definizione del ruolo dei soggetti preposti a tale
  attività;
        d)  il coordinamento dell'attività di ricerca e di
  sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 2,
  comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
        e)  la determinazione, fermo restando il rispetto
  dei limiti massimi di esposizione al rumore fissati ai sensi
  della lettera  a),  con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
  dell'ambiente,
 
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  di concerto con il Ministro della sanità e, per
  le materie di rispettiva competenza, dei Ministri dei lavori
  pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
  dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici
  delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli
  edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre
  l'esposizione umana al rumore;
        f)  la disciplina, con decreto del Ministero
  dell'ambiente, dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
  mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;
        g)  l'indicazione, con decreto del Ministro dei
  lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
  dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la
  progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle
  costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai
  fini della tutela dell'inquinamento acustico;
        h)  la determinazione, con decreto del Ministro
  dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della
  navigazione, per quanto riguarda i veicoli a motore, dei
  requisiti acustici delle apparecchiature in grado di provocare
  rumore, ovvero, dispositivi di segnalazione acustica, di
  allarme acustico antifurto, di comando a distanza acustico, e
  dei dispositivi destinati a ridurre le emissioni sonore,
  ovvero silenziatori;
        i)  la predisposizione, con decreto del Ministro
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
  con i Ministri dell'ambiente e della sanità, delle norme che
  regolano l'importazione e la diffusione sul mercato nazionale
  di oggetti e di impianti produttivi che producono emissioni
  sonore;
        l)  la determinazione, con le procedure previste
  alla lettera  e)  dei requisiti acustici passivi dei
  luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
  spettacolo;
        m)  l'individuazione delle misure idonee a contenere
  il livello delle emissioni sonore prodotte dall'utilizzo di
  linee ferroviare e metropolitane e di strade, nonché della
  circolazione dei veicoli entro limiti di tollerabilità, ferme
  restando le competenze delle regioni, delle province e dei
  comuni;
        n)  la determinazione, con decreto del Ministro
  dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
  della navigazione, dei criteri di misura del rumore emesso da
  natanti da diporto e da competizione;
        o)  la determinazione del carattere di temporaneità
  di lavori e manifestazioni in luogo pubblico od aperto al
  pubblico che comportino l'impiego di macchinari ed impianti
  rumorosi.
    2.  La determinazione dei valori limite di cui al comma 1,
  lettera  a)  deve basarsi sugli studi e sulle indagini
  tecnico-scientifiche eziologiche ed epistemologiche e sulla
  loro evoluzione.  I limiti di esposizione sono regolarmente
  aggiornati sulla base di tali ricerche e dei nuovi dati di
  comprovata validità scientifica.
    3.  La Commissione consultiva nazionale per il rumore è
  preposta a formulare gli aggiornamenti ai sensi del comma 3;
  in base a tali aggiornamenti il Ministro dell'ambiente, di
  concerto con il Ministro della sanità, provvede, con proprio
  decreto, ad apportare le opportune modifiche ai limiti di
  esposizione.
 
DATA=950406 FASCID=DDL12-63-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0063 TOTPAG=0040 TOTDOC=0061 NDOC=0050 TIPDOC=P DOCTIT=0047 COMM= PD PAGINIZ=0035 RIGINIZ=046 PAGFIN=0036 RIGFIN=062 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=36 SORTRES= SORTDDL=006300A00 FASCIDC=12DDL0063 A SORTNAV=0006300A000 00000 ZZDDLC63A NDOC0050 TIPDOCP DOCTIT0047 NDOC0047



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