| (Competenze dello Stato).
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e
della navigazione e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, e sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le
province autonome di Trento e Bolzano, dei valori limite di
cui all'articolo 2, comma 4;
b) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dei
trasporti e della navigazione, delle tecniche di rilevamento,
di misura e di valutazione del rumore negli ambienti abitativi
e negli ambienti esterni;
c) il coordinamento delle attività di omologazione
e certificazione di apparecchiature e prodotti, per
verificarne la compatibilità con le disposizioni vigenti e la
predisposizione della relativa normativa con l'indicazione
delle condizioni per la certificazione ed omologazione e la
definizione del ruolo dei soggetti preposti a tale
attività;
d) il coordinamento dell'attività di ricerca e di
sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi dell'articolo 2,
comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto
dei limiti massimi di esposizione al rumore fissati ai sensi
della lettera a), con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente,
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di concerto con il Ministro della sanità e, per
le materie di rispettiva competenza, dei Ministri dei lavori
pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici
delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli
edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre
l'esposizione umana al rumore;
f) la disciplina, con decreto del Ministero
dell'ambiente, dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti
mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;
g) l'indicazione, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la
progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai
fini della tutela dell'inquinamento acustico;
h) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della
navigazione, per quanto riguarda i veicoli a motore, dei
requisiti acustici delle apparecchiature in grado di provocare
rumore, ovvero, dispositivi di segnalazione acustica, di
allarme acustico antifurto, di comando a distanza acustico, e
dei dispositivi destinati a ridurre le emissioni sonore,
ovvero silenziatori;
i) la predisposizione, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della sanità, delle norme che
regolano l'importazione e la diffusione sul mercato nazionale
di oggetti e di impianti produttivi che producono emissioni
sonore;
l) la determinazione, con le procedure previste
alla lettera e) dei requisiti acustici passivi dei
luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
spettacolo;
m) l'individuazione delle misure idonee a contenere
il livello delle emissioni sonore prodotte dall'utilizzo di
linee ferroviare e metropolitane e di strade, nonché della
circolazione dei veicoli entro limiti di tollerabilità, ferme
restando le competenze delle regioni, delle province e dei
comuni;
n) la determinazione, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, dei criteri di misura del rumore emesso da
natanti da diporto e da competizione;
o) la determinazione del carattere di temporaneità
di lavori e manifestazioni in luogo pubblico od aperto al
pubblico che comportino l'impiego di macchinari ed impianti
rumorosi.
2. La determinazione dei valori limite di cui al comma 1,
lettera a) deve basarsi sugli studi e sulle indagini
tecnico-scientifiche eziologiche ed epistemologiche e sulla
loro evoluzione. I limiti di esposizione sono regolarmente
aggiornati sulla base di tali ricerche e dei nuovi dati di
comprovata validità scientifica.
3. La Commissione consultiva nazionale per il rumore è
preposta a formulare gli aggiornamenti ai sensi del comma 3;
in base a tali aggiornamenti il Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, provvede, con proprio
decreto, ad apportare le opportune modifiche ai limiti di
esposizione.
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