Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


97148
SMC0149-0024
Bollettino Giunte e Commissioni n. 149 del 30 marzo 1995 - edizione definitiva - (SMC12-149)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.39 dello stampato)
                             Pag. 39
 
                  II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
IN SEDE REFERENTE
C1901bis. LAVCOMM
C1901bis.
Disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis). (Parere della I, della III, della V, della XI e della XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Tiziana MAIOLO, presidente. Gian Franco ANEDDA.
Giovedì 30 marzo 1995. - Presidenza del Presidente Tiziana MAIOLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Edilberto Ricciardi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC300395 ZZSMC950330 ZZSMC000395 ZZSMC000095 ZZSMC149 ZZ12 ZZD ZZC2 ZZRE ZZHH ZZII
     La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.
 
     Tiziana MAIOLO,  presidente,  ricorda che il
  relatore Anedda ha svolto la relazione sul disegno di legge in
  data 28 marzo 1995, che intende ora integrarla alla luce di
  ulteriori elementi acquisiti.
 
     Gian Franco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale),
  relatore,  fa presente che i disegni di legge in materia
  di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
  personali pongono questioni assai complesse visti i delicati
  profili coinvolti: a tale proposito fa presente che
  rappresentanti di categorie ed organizzazioni interessati
  stanno facendo pervenire una serie di rilievi ed osservazioni
  sul merito del provvedimento.
     In particolare, si pongono varie questioni.  Ci si chiede
  innanzi tutto se la rigida normativa prevista dal
  provvedimento debba essere estesa agli archivi cartacei oppure
  limitarsi a quelli automatizzati: a tale proposito infatti la
  normativa comunitaria sembrerebbe escludere dall'ambito di
  applicazione della disciplina gli archivi cartacei.  Un altro
  aspetto problematico riguarda la portata della normativa in
  questione: ci si domanda infatti se la tutela della
  riservatezza dei dati debba riguardare solo le persone oppure
  risultare estesa anche alle persone giuridiche e agli enti.  Se
  così fosse si determinerebbero però inevitabili aggravi di
  tipo burocratico ed in termini di costi per tali soggetti.
  Inoltre viene auspicata una deroga della normativa proposta
  dal provvedimento per ciò che concerne i giornalisti che
  dispongono per l'esercizio della professione di archivi
  contenenti notizie e dati: se tali
 
                              Pag. 40
 
  archivi dovessero risultare sottoposti alla normativa recata
  dal provvedimento, senza dubbio si renderebbe difficoltoso
  l'esercizio della professione giornalistica.  A tale proposito
  viene auspicato anche che l'eventuale deroga alla normativa
  riguardi in genere l'attività giornalistica.
     Si pone poi il problema di evitare disparità di
  trattamento, in ordine alla normativa concernente le banche
  dati, tra le società operanti in Italia e quelle straniere.
  Altri rilievi riguardano poi l'utilizzo dei cosiddetti "dati
  sensibili": ci si chiede infatti, soprattutto per quel che
  riguarda le imprese assicurative e bancarie, se la normativa
  in materia di tutela delle banche dati recata dal
  provvedimento possa convivere con altri sistemi di gestione
  dei dati oggi già utilizzati.  Peraltro l'auspicata
  introduzione di schedature, che possano consentire anche di
  risalire ai precedenti penali di un soggetto, potrebbero anche
  determinare utilizzazioni inopportune di tali banche dati.  Un
  ulteriore aspetto problematico del provvedimento concerne il
  sistema delle sanzioni: ci si chiede infatti se le sanzioni
  previste possano essere non soltanto di tipo penale ma anche
  di altro genere.
     Il provvedimento dovrebbe inoltre garantire la possibilità
  di adeguati rimedi nei confronti dei provvedimenti emanati dal
  Garante per la protezione dei dati previsto dall'articolo 19
  del disegno di legge n. 1901- bis.  Il provvedimento in
  esame dovrebbe inoltre risultare opportunamente collegato con
  quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 in materia di
  banca dati del ministero dell'interno, caratterizzata da una
  peculiare disciplina: a tale proposito sarebbe auspicabile che
  la normativa generale in materia di riservatezza e gestione
  delle banche dati tenga anche conto delle discipline
  specifiche vigenti relative ad archivi informatici finora
  realizzati.  Peraltro il trattamento dei dati come previsto nel
  provvedimento non dovrebbe riguardare la singola operazione,
  ma anche la modifica e l'inserimento di dati nel loro insieme:
  tale eventuale disposizione dovrebbe a tale proposito
  risultare opportunante collegata con altre norme.  Il
  provvedimento quindi pone delicate questioni che concernono da
  una parte la tutela degli interessi della collettività e
  dall'altra la protezione dei dati personali di ogni singola
  persona.
     Vista quindi la necessità di giungere in tempi rapidi
  all'approvazione del provvedimento così da adeguare la nostra
  normativa alla disciplina comunitaria, auspica che il
  successivo  iter  del disegno di legge faccia emergere le
  posizioni dei gruppi sui delicati aspetti richiamati in
  precedenza: in tal senso manifesta la sua disponibilità a
  presentare eventuali emendamenti che tengano conto delle varie
  indicazioni che si manifesteranno nel corso dell'esame del
  provvedimento.
     Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
  Edilberto RICCIARDI, preannunciando che anche il Governo
  potrebbe presentare eventuali proposte emendative migliorative
  del provvedimento in esame, sottolinea la fondamentale
  importanza dell'articolo 1 che contiene le definizioni
  tecniche utilizzate.  A tale proposito si potrebbe individuare
  un concetto minimo che consenta di passare dalla definizione
  di mero archivio a quella di banca dati: si chiede in tal
  senso se una raccolta di nomi con l'indicazione della data di
  nascita o dell'indirizzo possa rappresentare una banca dati.
  Se così fosse infatti anche l'elenco telefonico costituirebbe
  una banca dati, con conseguenti complicazioni di tipo pratico.
  Se quindi lo spirito del provvedimento è quello di evitare la
  creazione di archivi che contengano dati con caratteristiche
  personali dei soggetti, sarebbe opportuno individuare una
  soglia minima che consenta di definire come tale una banca
  dati.  A tale proposito non soltanto bisogna individuare la
  definizione di banca dati, ma anche quella concernente i dati
  personali.
     Sottolinea quindi la delicatezza dell'articolo 2 del
  disegno di legge n. 1901- bis,  concernente l'ambito di
  applicazione della normativa: si sofferma in particolare su
  quanto previsto al comma 2 per evitare
 
                              Pag. 41
 
  una portata eccessiva di applicazione della disciplina.
 
     Tiziana MAIOLO,  presidente,  dichiarando concluso
  l'esame preliminare del provvedimento, propone di sollecitare
  alle competenti commissioni il prescritto parere.
     La Commissione concorda con la proposta dal Presidente.
 
     Tiziana MAIOLO,  presidente,  rinvia quindi il
  seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
 
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