| La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.
Tiziana MAIOLO, presidente, ricorda che il
relatore Anedda ha svolto la relazione sul disegno di legge in
data 28 marzo 1995, che intende ora integrarla alla luce di
ulteriori elementi acquisiti.
Gian Franco ANEDDA (gruppo alleanza nazionale),
relatore, fa presente che i disegni di legge in materia
di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali pongono questioni assai complesse visti i delicati
profili coinvolti: a tale proposito fa presente che
rappresentanti di categorie ed organizzazioni interessati
stanno facendo pervenire una serie di rilievi ed osservazioni
sul merito del provvedimento.
In particolare, si pongono varie questioni. Ci si chiede
innanzi tutto se la rigida normativa prevista dal
provvedimento debba essere estesa agli archivi cartacei oppure
limitarsi a quelli automatizzati: a tale proposito infatti la
normativa comunitaria sembrerebbe escludere dall'ambito di
applicazione della disciplina gli archivi cartacei. Un altro
aspetto problematico riguarda la portata della normativa in
questione: ci si domanda infatti se la tutela della
riservatezza dei dati debba riguardare solo le persone oppure
risultare estesa anche alle persone giuridiche e agli enti. Se
così fosse si determinerebbero però inevitabili aggravi di
tipo burocratico ed in termini di costi per tali soggetti.
Inoltre viene auspicata una deroga della normativa proposta
dal provvedimento per ciò che concerne i giornalisti che
dispongono per l'esercizio della professione di archivi
contenenti notizie e dati: se tali
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archivi dovessero risultare sottoposti alla normativa recata
dal provvedimento, senza dubbio si renderebbe difficoltoso
l'esercizio della professione giornalistica. A tale proposito
viene auspicato anche che l'eventuale deroga alla normativa
riguardi in genere l'attività giornalistica.
Si pone poi il problema di evitare disparità di
trattamento, in ordine alla normativa concernente le banche
dati, tra le società operanti in Italia e quelle straniere.
Altri rilievi riguardano poi l'utilizzo dei cosiddetti "dati
sensibili": ci si chiede infatti, soprattutto per quel che
riguarda le imprese assicurative e bancarie, se la normativa
in materia di tutela delle banche dati recata dal
provvedimento possa convivere con altri sistemi di gestione
dei dati oggi già utilizzati. Peraltro l'auspicata
introduzione di schedature, che possano consentire anche di
risalire ai precedenti penali di un soggetto, potrebbero anche
determinare utilizzazioni inopportune di tali banche dati. Un
ulteriore aspetto problematico del provvedimento concerne il
sistema delle sanzioni: ci si chiede infatti se le sanzioni
previste possano essere non soltanto di tipo penale ma anche
di altro genere.
Il provvedimento dovrebbe inoltre garantire la possibilità
di adeguati rimedi nei confronti dei provvedimenti emanati dal
Garante per la protezione dei dati previsto dall'articolo 19
del disegno di legge n. 1901- bis. Il provvedimento in
esame dovrebbe inoltre risultare opportunamente collegato con
quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 in materia di
banca dati del ministero dell'interno, caratterizzata da una
peculiare disciplina: a tale proposito sarebbe auspicabile che
la normativa generale in materia di riservatezza e gestione
delle banche dati tenga anche conto delle discipline
specifiche vigenti relative ad archivi informatici finora
realizzati. Peraltro il trattamento dei dati come previsto nel
provvedimento non dovrebbe riguardare la singola operazione,
ma anche la modifica e l'inserimento di dati nel loro insieme:
tale eventuale disposizione dovrebbe a tale proposito
risultare opportunante collegata con altre norme. Il
provvedimento quindi pone delicate questioni che concernono da
una parte la tutela degli interessi della collettività e
dall'altra la protezione dei dati personali di ogni singola
persona.
Vista quindi la necessità di giungere in tempi rapidi
all'approvazione del provvedimento così da adeguare la nostra
normativa alla disciplina comunitaria, auspica che il
successivo iter del disegno di legge faccia emergere le
posizioni dei gruppi sui delicati aspetti richiamati in
precedenza: in tal senso manifesta la sua disponibilità a
presentare eventuali emendamenti che tengano conto delle varie
indicazioni che si manifesteranno nel corso dell'esame del
provvedimento.
Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Edilberto RICCIARDI, preannunciando che anche il Governo
potrebbe presentare eventuali proposte emendative migliorative
del provvedimento in esame, sottolinea la fondamentale
importanza dell'articolo 1 che contiene le definizioni
tecniche utilizzate. A tale proposito si potrebbe individuare
un concetto minimo che consenta di passare dalla definizione
di mero archivio a quella di banca dati: si chiede in tal
senso se una raccolta di nomi con l'indicazione della data di
nascita o dell'indirizzo possa rappresentare una banca dati.
Se così fosse infatti anche l'elenco telefonico costituirebbe
una banca dati, con conseguenti complicazioni di tipo pratico.
Se quindi lo spirito del provvedimento è quello di evitare la
creazione di archivi che contengano dati con caratteristiche
personali dei soggetti, sarebbe opportuno individuare una
soglia minima che consenta di definire come tale una banca
dati. A tale proposito non soltanto bisogna individuare la
definizione di banca dati, ma anche quella concernente i dati
personali.
Sottolinea quindi la delicatezza dell'articolo 2 del
disegno di legge n. 1901- bis, concernente l'ambito di
applicazione della normativa: si sofferma in particolare su
quanto previsto al comma 2 per evitare
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una portata eccessiva di applicazione della disciplina.
Tiziana MAIOLO, presidente, dichiarando concluso
l'esame preliminare del provvedimento, propone di sollecitare
alle competenti commissioni il prescritto parere.
La Commissione concorda con la proposta dal Presidente.
Tiziana MAIOLO, presidente, rinvia quindi il
seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
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