Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


972
DDL0063-0051
Relazione Camera n. 63-A (DDL12-63-A)
(suddiviso in 61 Unità Documento)
Unità Documento n.51 (che inizia a pag.36 dello stampato)
...C63A, C198A, C678A, C1490A. TESTIPDL
...C63A, C198A, C678A, C1490A.
...n. 1490, di iniziativa dei deputati Benetto Ravetto ed altri
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC63A ZZ12 ZZPD ZZRM
                 (Competenze delle regioni).
    1.  Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, con
  propria legge:
        a)  i criteri, in base ai quali i comuni, procedono
  ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera  a),  alla
  suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle
  vigenti disposizioni per l'attuazione dei limiti di
  esposizione al rumore, tenendo conto delle singole realtà
  socio-economiche ed urbanistico-territoriali delle aree
  comunali e delle destinazioni d'uso delle zone appartenenti ai
  comuni limitrofi;
        b)  fermo restando lo stato di attuazione del
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 1^
  marzo 1991,
 
                              Pag. 37
 
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 57 dell'8 marzo
  1991, provvedono a:
        1) l'accertamento dello stato di attuazione da parte
  dei comuni delle zonizzazioni già effettuate;
        2) l'accertamento della conformità dei criteri adottati
  dai comuni alle linee guida disposte dalla regione e, ove sia
  accertata una notevole discordanza, l'individuazione delle
  procedure, mediante accordi con i comuni interessati, per
  l'allineamento a tali linee guida;
        c)  i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei
  comuni o di conflitto tra gli stessi;
        d)  l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici
  generali e particolareggiati che prevedano nuovi piani senza
  previa classificazione delle zone:
        e)  le procedure e gli eventuali ulteriori criteri,
  oltre quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per
  la predisposizione e l'adozione, da parte dei comuni, di piani
  di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
  lettera  b)  mediante la conclusione di accordi di
  programma con i comuni compresi nella regione;
        f)  le eventuali prescrizioni relative a sorgenti
  sonore mobili correlate a servizi, opere ed attività
  trasferite dallo Stato alle regioni;
        g)  le modalità di rilascio delle autorizzazioni per
  l'espletamento di lavori e manifestazioni in luogo pubblico od
  aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari
  ed impianti rumorosi e rientrino nei casi aventi carattere di
  temporaneità;
        h)  le competenze delle province in materia di
  inquinamento acustico oltre a quelle previste dalla legge 8
  giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
        i)  l'organizzazione dei servizi di controllo
  nell'ambito del territorio regionale;
        l)  la normativa diretta a regolare l'oggetto e le
  modalità dell'autocertificazione;
        m)  la determinazione delle modalità di controllo
  del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
  acustico, all'atto del rilascio delle concessioni edilizie,
  nonché dei provvedimenti comunali che abilitano
  all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture.
    2.  I piani di risanamento acustico di cui al comma 1,
  lettera  e)  devono contenere:
        a)  l'individuazione della tipologia ed entità dei
  rumori, incluse le sorgenti mobili presenti nelle zone da
  risanare e la destinazione urbanistica dell'area interessata
  alla bonifica;
        b)  i soggetti cui compete l'intervento;
        c)  le modalità ed i tempi degli interventi per il
  risanamento ambientale;
        d)  la stima degli oneri finanziari e dei mezzi
  necessari;
        e)  le eventuali misure cautelari a carattere
  d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute
  pubblica.
    3.  La regione, in base alle proposte pervenutele e secondo
  la disponibilità finanziaria assegnatele dallo Stato,
  predispone un piano regionale annuale di intervento per la
  bonifica dall'inquinamento acustico, in esecuzione del quale
  sono adottati dai comuni i singoli piani.
 
DATA=950406 FASCID=DDL12-63-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0063 TOTPAG=0040 TOTDOC=0061 NDOC=0051 TIPDOC=P DOCTIT=0047 COMM= PD PAGINIZ=0036 RIGINIZ=063 PAGFIN=0037 RIGFIN=060 UPAG=NO PAGEIN=36 PAGEFIN=37 SORTRES= SORTDDL=006300A00 FASCIDC=12DDL0063 A SORTNAV=0006300A000 00000 ZZDDLC63A NDOC0051 TIPDOCP DOCTIT0047 NDOC0047



Ritorna al menu della banca dati