| (Competenze delle regioni).
1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, con
propria legge:
a) i criteri, in base ai quali i comuni, procedono
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), alla
suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle
vigenti disposizioni per l'attuazione dei limiti di
esposizione al rumore, tenendo conto delle singole realtà
socio-economiche ed urbanistico-territoriali delle aree
comunali e delle destinazioni d'uso delle zone appartenenti ai
comuni limitrofi;
b) fermo restando lo stato di attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 1^
marzo 1991,
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo
1991, provvedono a:
1) l'accertamento dello stato di attuazione da parte
dei comuni delle zonizzazioni già effettuate;
2) l'accertamento della conformità dei criteri adottati
dai comuni alle linee guida disposte dalla regione e, ove sia
accertata una notevole discordanza, l'individuazione delle
procedure, mediante accordi con i comuni interessati, per
l'allineamento a tali linee guida;
c) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei
comuni o di conflitto tra gli stessi;
d) l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici
generali e particolareggiati che prevedano nuovi piani senza
previa classificazione delle zone:
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri,
oltre quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per
la predisposizione e l'adozione, da parte dei comuni, di piani
di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera b) mediante la conclusione di accordi di
programma con i comuni compresi nella regione;
f) le eventuali prescrizioni relative a sorgenti
sonore mobili correlate a servizi, opere ed attività
trasferite dallo Stato alle regioni;
g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per
l'espletamento di lavori e manifestazioni in luogo pubblico od
aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari
ed impianti rumorosi e rientrino nei casi aventi carattere di
temporaneità;
h) le competenze delle province in materia di
inquinamento acustico oltre a quelle previste dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
i) l'organizzazione dei servizi di controllo
nell'ambito del territorio regionale;
l) la normativa diretta a regolare l'oggetto e le
modalità dell'autocertificazione;
m) la determinazione delle modalità di controllo
del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento
acustico, all'atto del rilascio delle concessioni edilizie,
nonché dei provvedimenti comunali che abilitano
all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1,
lettera e) devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entità dei
rumori, incluse le sorgenti mobili presenti nelle zone da
risanare e la destinazione urbanistica dell'area interessata
alla bonifica;
b) i soggetti cui compete l'intervento;
c) le modalità ed i tempi degli interventi per il
risanamento ambientale;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi
necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere
d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute
pubblica.
3. La regione, in base alle proposte pervenutele e secondo
la disponibilità finanziaria assegnatele dallo Stato,
predispone un piano regionale annuale di intervento per la
bonifica dall'inquinamento acustico, in esecuzione del quale
sono adottati dai comuni i singoli piani.
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