| (Competenze dei comuni).
1. Ai fini di cui alla presente legge sono di competenza
dei comuni, in conformità a quanto disposto dalla vigente
legislazione statale e regionale e dai rispettivi statuti:
a) la suddivisione del territorio comunale secondo
i criteri previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera
a);
b) l'adozione dei piani di risanamento di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e);
c) l'integrazione della disciplina statale e
regionale in materia di emissioni sonore;
d) la rilevazione, il controllo e la prevenzione
delle emissioni sonore prodotte dai veicoli e dai motoveicoli
in sede di circolazione;
e) l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), per lo
svolgimento di attività temporanee, quali cantieri edili e
manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico,
qualora comportino l'impiego e l'utilizzo di macchinari ed
impianti rumorosi;
f) Il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento od abbattimento delle emissioni sonore, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, qualora sia richiesto da
urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell'ambiente.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), i comuni
adeguano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità e di
polizia municipale, con l'introduzione di apposite
disposizioni contro l'inquinamento acustico, con particolare
riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento
delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli
autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano
sorgenti sonore.
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