| (Valutazione di impatto acustico).
1. Ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377,
e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, la
progettazione, lo studio e la realizzazione delle seguenti
opere devono essere sottoposti alla valutazione di impatto
acustico:
a) aeroporti con lunghezza della pista superiore a
metri 1200;
b) strade di tipo B extraurbane principali e D
urbane di scorrimento, secondo la classificazione di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) insediamenti industriali ed attività lavorative
in genere collocati in aree non esclusivamente industriali od
all'interno di ambienti abitativi;
d) discoteche.
2. E', altresì, fatto obbligo di produrre una valutazione
previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo.
3. La domanda di richiesta all'esercizio di nuove attività
produttive ed artigianali che possano produrre rumore
all'esterno od all'interno dell'ambiente abitativo deve
contenere le misure previste per ridurre o sopprimere le
emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La
relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio
competente per l'ambiente del comune per l'acquisizione del
relativo nullaosta.
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