| (Sanzioni amministrative).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice
penale chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente
adottato dall'autorità competente ai sensi della presente
legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 4 milioni a lire 10 milioni.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente
fissa di emissione sonora, supera i limiti di esposizione
stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a),
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 4 milioni a lire 20 milioni ed, in caso di
recidiva, con la sospensione della licenza.
3. Chiunque modifichi od alteri le caratteristiche dei
dispositivi di silenziamento delle sorgenti mobili soggette ad
omologazione ai fini del contenimento delle emissioni sonore o
superi o violi, nell'impiego di una sorgente mobile, le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1
milione a lire 3 milioni e con il sequestro del veicolo per
sessanta giorni. Al proprietario del veicolo è fatto obbligo
di ripristinare le originarie prestazioni del mezzo prima di
rimetterlo in circolazione, pena il sequestro del mezzo
stesso.
4. La violazione delle disposizioni contenute nei
regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 10 e delle
disposizioni dettate in attuazione della presente legge dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 1 milione a lire 5 milioni.
5. Il mancato rispetto del disposto di cui all'articolo 8
comporta l'impossibilità del rilascio della relativa licenza a
costruire o dell'esercizio dell'attività.
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