| (Regolamenti di esecuzione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e dei
lavori pubblici, per le materie di rispettiva competenza, sono
emanati i relativi regolamenti di esecuzione per quanto
concerne:
a) i requisiti acustici attivi e passivi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere e), h) ed
l);
b) la disciplina dell'inquinamento acustico avente
origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed
aereo, tenuto conto anche del contributo tecnicoscientifico
degli enti gestori dei suddetti servizi;
c) l'inquinamento acustico prodotto dagli
autodromi, dalle piste motoristiche di prova e da altre
attività sportive.
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