| (Controlli).
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le
funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della
presente legge utilizzano le strutture delle agenzie regionali
dell'ambiente di cui al decretolegge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, della legge 21 gennaio 1994, n.
61.
2. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi
del comma 1, i componenti delle agenzie regionali
dell'ambiente, hanno veste di ufficiali di polizia giudiziaria
ed hanno libero accesso, senza limiti di orario e di segreto
industriale, ai luoghi ove si esercita l'attività produttiva
fonte di rumore.
3. Nell'ambito del comune sono svolte le seguenti funzioni
di controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento
dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8,
relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose
e da attività svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche
relative all'attuazione del disposto di cui all'articolo 7;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei
contenuti dell'autocertificazione.
4. Il personale incaricato di tali controlli ha la
qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria.
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